Entro il 30 giugno le imprese dovranno esporre sul proprio sito web (salvo indicazione in Nota Integrativa, ma non tutti la devono necessariamente avere) un’informativa sulle agevolazioni ricevute da Pubbliche Amministrazioni. Vediamo tutti i dettagli di questo nuovo adempimento che continua a generare dubbi applicativi: dai soggetti interessati ai profili sanzionatori, passando tra le modalità di assolvimento dell’obbligo
L’approvazione, da parte della Camera dei deputati, del decreto legge n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), ora all’esame del Senato, non tiene conto dei numerosi emendamenti [1] presentati per la modifica dell’art. 35 che ha riformulato l’obbligo di informativa relativo alle agevolazioni ricevute dalle imprese; il limitato tempo a disposizione per la conversione in legge del citato decreto (scadenza 29 giugno) induce a ritenere che non saranno apportate altre modifiche.
Obbligo di pubblicazione sul proprio sito: solo per chi non redige la Nota Integrativa
Il testo che risulterà definitivamente approvato, quindi, sarà sostanzialmente identico a quello dell’originario decreto legge che prevede:
- l’inserimento dell’informativa nella nota integrativa per i soggetti che sono obbligati alla redazione del bilancio con nota integrativa; deve trattarsi, evidentemente, dei soggetti obbligati anche all’iscrizione del bilancio al Registro delle imprese;
- l’inserimento dell’informativa nel proprio sito internet o analoghi portali digitali o, in mancanza, in quello dell’associazione di categoria, per i soggetti che non sono obbligati alla redazione del bilancio con nota integrativa e per le onlus e i soggetti assimilati, prevedendo per questi il termine del 30 giugno 2019 (si ritiene che il termine sia quello del 1° luglio 2019 per quest’anno, essendo domenica il termine originario).
Ed è appunto a tale seconda categoria di soggetti che è diretta la presente sintesi, ricordando che, nei casi dubbi, è sempre opportuno procedere all’adempimento per evitare l’applicazione delle relative sanzioni.
Informativa sulle Agevolazioni ricevute: i soggetti obbligati all’inserimento sul proprio Sito Internet
L’art. 35 del citato decreto legge ha profondamente modificato i commi da 125 a 129 dell’originaria legge n. 124/2017.
Soggetti obbligati: Onlus e simili
Per effetto di quanto previsto dal comma 125, risultano ora obbligati all’informativa sulle agevolazioni ricevute:
- le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;
- le associazioni fra consumatori, utenti e simili di cui all’art. 137 del D.Lgs. n.206/2005;
- le associazioni, onlus e fondazioni;
- cooperative sociali che volgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/1998.
Soggetti obbligati: le imprese non obbligate alla redazione della nota integrativa
Il successivo comma 125-bis estende l’obbligo anche alle imprese.
In particolare, a differenza della prima formulazione del comma 125, che faceva generico riferimento alle “imprese”, il testo del nuovo comma 125-bis contiene un puntuale riferimento ai “soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile”.
Al riguardo, va rilevato che, mentre la norma richiamata dal comma 125 riguarda gli imprenditori soggetti a registrazione (alias iscrizione al registro imprese), l’obbligo dell’informativa riguarda invece i soggetti che esercitano le attività ivi indicate e precisamente:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto pe