La normativa è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, così da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati. Vediamo quindi come si presenta la normativa dopo il Decreto Crescita.
Aspetti generali
La legge 28.12.2015, n. 208 (la legge finanziaria 2016), ha introdotto la disciplina dei c.d. super ammortamenti per gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016.
Tale normativa è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi (del 40%), così da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.
La misura percentuale del super ammortamento è stata in seguito ridotta, per i beni acquistati nel 2018, al 30%, così che l’ammortamento complessivo dei beni risulta del 130% rispetto al loro costo effettivo (art. 1, comma 29, legge 27.12.2017, n. 205).
Al super ammortamento si è aggiunto l’iper ammortamento, consistente in un ammortamento aggiuntivo del 150% (per un totale del 250% di costo ammortizzabile), e riservato a beni di tipo “tecnologico” avanzato (legge 11.12.2016, n. 232). Per i nuovi investimenti di tale tipologia effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione, risultano invece applicabili aliquote differenziate “a scaglioni” (170% / 100% / 50%), che agevolano in maggior misura percentuale gli investimenti di minor ammontare, fino ad annullarsi per la parte di investimento eccedente i 20 milioni di euro (art. 1, comma 61, legge 30.12.2018, n. 145).
Per effetto del decreto crescita (D.L. 30.4.2019, n. 34), è stato reintrodotto anche per il corrente anno 2019 il super ammortamento del 30%, con la previsione di una soglia limite di 2,5 milioni di euro per gli investimenti agevolabili.
Profili soggettivi e oggettivi
Al beneficio del super ammortamento possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni.
In assenza di particolari vincoli relativi alla data di costituzione, possono beneficiare del- l’agevolazione anche i soggetti di nuova costituzione, con riferimento agli investimenti iniziali nei beni neces