Le immediate novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Importantissime ed urgentissime novità che imprenditori e commercialisti devono conoscere bene, apportate dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Ecco una rassegna ragionata delle principali novità che diventano operative con la riforma della Legge Fallimentare

AGGIORNAMENTO:
Il cosiddetto “Decreto sblocca cantieri” n. 32/2019, convertito dalla legge 55/2019 (in G.U. n. 140 del 17/6/2019), ha raddoppiato i limiti fissati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che fanno scattare l’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo.

I nuovi limiti:

attivo stato patrimoniale: € 4.000.000 (rispetto a € 2.000.000 fissati dal D.Lgs. 14/2019)

ricavi conto economico: € 4.000.000 (rispetto a € 2.000.000 fissati dal D.Lgs. 14/2019)

media dipendenti: 20

vedi anche l’apposito approfondimento:

Collegio sindacale e revisore nelle SRL dopo il Decreto “Sblocca cantieri”

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Importantissime ed urgentissime novità che imprenditori e commercialisti devono conoscere bene, apportate dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

CommercialistaTelematico ha già pubblicato una serie di approfondimenti dedicati al nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e inoltre sono già state registrate due utilissime videoconferenze
==> Il nuovo fallimento: procedure d’allerta e responsabilità degli organi di controllo e amministrazione – con relatrice la bravissima Dott. Flavia Silla
==> Analisi del bilancio nell’ottica dei nuovi sistemi d’allerta sulla crisi d’impresa – relatore Dott. Riccardo Bigi,

…e tanti altri interventi verranno pubblicati.

Non tutti hanno avuto tempo di analizzare il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza…

Quello che ci interessa con queste poche righe è solo il poter evidenziare ai colleghi commercialisti ed agli imprenditori l’urgenza del necessario esame delle tantissime novità introdotte, delle quali alcune già oggi in vigore.

Le troppe scadenze e novità fiscali di questa prima parte dell’anno 2019 (ne vogliamo parlare? …la fattura elettronica e gli innumerevoli adempimenti del periodo quali spesometro, comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, dichiarazione annuale IVA, esterometro, intrastat, scadenze mensili e trimestrali IVA, versamenti F24 imposta di bollo fatture elettroniche, rottamazione cartelle esattoriali…) non hanno permesso a tutti di poter studiare la riforma della “vecchia legge fallimentare”.

A seguito della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 è stato approvato il D. Lgs. 14/2019 ma non tutti hanno avuto il tempo necessario di approfondire le nuove problematiche fissate dal Codice della crisi e dell’insolvenza.

Ci preme pertanto che ora venga segalata la necessità di farlo perché stanno cambiando tantissime regole alle quali avevamo oramai fatto l’abitudine.

Innanzi tutto, per andare al sodo e catturare l’attenzione di chi legge:

Nomina dell’organo di controllo societario

L’art. 379 del nuovo codice modifica in maniera sostanziale il secondo comma, lettera c), dell’art. 2447 del Codice Civile: vengono notevolmente ridotti i limiti al di sopra dei quali le società sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo, collegio sindacale o sindaco unico, o un revisore.

La nomina diviene OBBLIGATORIA qualora per due esercizi consecutivi sia superato UNO solo dei seguenti limiti (limiti aggiornati dalla Legge 55/2019):
– Valore totale dell’attivo patrimoniale “solo” 4 milioni di euro (prima era 4,4 milioni)
– Totale ricavi derivanti da vendite o prestazioni “solo” 4 milioni di euro (prima era 8,8 milioni!)
– Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità (prima il limite era di 50 unità)

—> ATTENZIONE: basta superare UNO SOLO DEI LIMITI indicati!

—> ATTENZIONE: se negli esercizi 2017 e 2018, in entrambi gli anni, è stato superato anche uno solo dei suddetti valori, UNO SOLO!, è OBBLIGATORIA la nomina dell’organo di controllo! Quando? In questo momento “transitorio” ENTRO IL 16 dicembre 2019, non manca molto tempo!

Aggiornamento degli statuti societari

Entro la stessa data andranno anche aggiornati gli statuti societari per adeguare alle nuove regole le vecchie clausole che prevedono regole diverse per la nomina dell’organo di controllo.

E la nomina dell’organo di controllo dopo il periodo transitorio…?

Una volta passato il periodo transitorio la regola prevede che la nomina dovrà essere fatta ENTRO 30 GIORNI dal momento in cui gli amministratori vengono a conoscenza del presupposto che ne impone l’istituzione, quindi trenta giorni dopo l’approvazione del bilancio della società.

La responsabilità della mancata nomina ricade sugli amministratori ed è quindi un impegno che il commercialista deve opportunamente sollecitare ai propri clienti.

Questo nuovo obbligo porta subito alla mente due considerazioni:
– da una parte un ulteriore aumento delle spese per gli imprenditori, dato che le tariffe professionali prevedono compensi annui tra i 6mila e i 16mila euro,
– dall’altra parte una ulteriore opportunità lavorativa per i professionisti, magari nell’ottica di ridurre gradatamente il loro impegno nella tenuta delle contabilità e adempimenti fiscali conseguenti. Ne parleremo tanto su CommercialistaTelematico.com

…Ma questa è solo una piccola parte delle innumerevoli novità. Quella indicata per catturare l’attenzione.

La ratio della Legge

In realtà gli obiettivi della Legge sono tanti e molto importanti, ad esempio la riduzione dei tempi e delle spese di accesso alle procedure (di questi costi se ne parlerà tantissimo…) ma in questo intervento ci preme in particolare il perseguimento dell’obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell’impresa attraverso la tempestiva adozione di misure idonee a superarla, quando possibile, o a regolarla.

La nomina dell’organo di controllo rientra proprio nell’ampia gamma di strumenti deputati ad individuare in anticipo l’arrivo della crisi, in modo tale da poterla risolvere in tempo e non affrontarla invece quando ormai è troppo tardi.

La “crisi” viene definita come probabilità di futura insolvenza e si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Gli strumenti da attivare

Tra i necessari strumenti di allerta che le aziende devono prontamente attivare ci sono:
==> obblighi di segnalazione (ad esempio attraverso l’esame di indicatori contabili)
e
==> obblighi organizzativi
lo scopo è appunto la precoce rilevazione di una possibile crisi per una tempestiva adozione di misure idonee a superarla o regolarla.

Adempimenti a carico degli imprenditori:

==> Qualora si tratti di ditte individuali, di imprenditori individuali, questi saranno tenuti ad adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato della crisi ed assumere SENZA INDUGIO le iniziative necessarie a farvi fronte. Tra le iniziative necessarie si annoverano ad esempio le predisposizioni dei flussi di cassa prospettici.

Quello che qui, ancora, preme sottolineare è che anche gli imprenditori individuali, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, devono rispettare una serie di adempimenti e i commercialisti, per adempiere bene al loro mandato, devono avvisare delle novità.

==> Qualora si tratti di società – sia di PERSONE che di CAPITALI – queste dovranno istituire UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi nonchè attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno strumento adatto al recuperi della continuità aziendale.

Dovranno essere elaborati piani strategici, industriali e finanziari, ad esempio anche il budget e un revised budget dopo la prima parte dell’anno… tanta attenzione dovrà essere data ai rendiconti finanziari, ai flussi di cassa… occorrerà avere ben presente una pianificazione delle obbligazioni…
ATTENZIONE: QUESTO ADEMPIMENTO E’ GIA’ IN VIGORE DAL 16 MARZO 2019!

Varie

Gli indicatori disposti rischi di crisi di impresa e dell’insolvenza saranno individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico (n.d.r.: sono stati approvati e CommercialistaTelematico ha già predisposto un apposito, utilissimo, software per il monitoraggio–>).

I sindaci, i revisori, insieme anche all’Agenzia delle entrate, all’INPS, e all’agente di riscossione delle imposte dovranno segnalare possibili incertezze circa la continuità aziendale e la sostenibilità della gestione.

Le segnalazioni dovranno essere fatte agli Organismi di composizione delle crisi attivati presso le Camere di Commercio.

Responsabilità degli amministratori

Una ulteriore importante novità è l’inserimento del quinto comma all’art. 2476 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata VERSO I CREDITORI SOCIALI per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Quindi, detta in altro modo: se una SRL entra in stato di crisi e l’amministratore non aveva predisposto in società gli strumenti indicati dalla legge per prevenirla ne RISPONDE PERSONALMENTE, quindi anche con il suo patrimoni personale.

Molti amministratori purtroppo a volte assumono l’incarico con superficialità e qualora l’azienda vada in difficoltà ne rispondono.
Non tutti lo sanno.

Ci si imbatte spesso in SRL in cui l’organo amministrativo combacia con le figure dei soci e tanti erroneamente pensano di non rischiare nulla in quanto:
– come soci si appellano alla limitazione della responsabilità
– come amministratori credono di dover rispondere solo ai soci, che a volte sono familiari o comunque persone “non temute”…

Ma ora le cose cambiano… e lo stesso discorso vale per gli amministratori non soci nelle SNC.

Liquidazione giudiziale

Un aspetto che tanti vedranno solo come una formalità è la nuova denominazione: non si parlerà più di “fallimento”, di soggetto fallito, ma di “liquidazione giudiziale”.

La nuova strategia legislativa vorrebbe aiutare a salvaguardare l’imprenditore che cade in stato di insolvenza a causa di particolari contingenze: deve essere aiutato innanzi tutto attraverso la prevenzione della crisi poi eventualmente aiutandolo ad uscirne.

L’attività imprenditoriale che non ha avuto successo non deve portare al discredito sociale della persona che l’ha avviata ma qualora ricorrano le necessarie condizioni va salvaguardata la sua capacità.

Tutto questo solo per evidenziare a tutti la necessità di approfondire il nuovo Codice crisi di impresa e dell’insolvenza e segnalare conseguentemente i tanti articoli già pubblicati e altri che saranno inseriti strada facendo su CommercialistaTelematico –> https://www.commercialistatelematico.com/articoli/tag/crisi-di-impresa-e-insolvenza

 

Roberto Pasquini

6 maggio 2019

Allerta MCC per monitorare i parametri che segnalano la crisi d'impresa