La legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie cosiddette “abilitanti” previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Analizziamo i recenti documenti di prassi che ci permettono di valutare quando effettivamente matura il cosiddetto bonus formazione anche alla luce delle novità arrivate con La legge di bilancio per il 2019.
Come è noto, l’art.1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n.205, ha introdotto un credito d’imposta per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.
I commi da 78 a 81, dell’art.1, della cd. Legge di stabilità 2019 – L.n.145 del 30 dicembre 2018 – hanno prorogato di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
La pubblicazione nella G.U.n.143 del 22 giugno 2018 del decreto del 4 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico (Mise), che ha definito le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale immesso nel sistema fiscale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, unitamente alle indicazioni di prassi offerte con la circolare n.8E/ del 10 aprile 2019, ci consente di fornire al Lettore un preciso quadro di riferimento.
L’originario dettato normativo
I commi da 46 a 56, della Legge n.205 del 27 dicembre 2017 – cd. Legge di Stabilità 2018 -, hanno riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 40 % delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione in una serie di ambiti ben specifici.
Il credito d’imposta è attribuito, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti normativamente previsti, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazio