Enti del terzo settore non commerciali e commerciali: differenze e regimi di determinazione del reddito

Il legislatore che ha dato concreta attuazione alla riforma del Terzo settore ha finalmente compreso che all’interno degli enti non commerciali può convivere quella categoria di enti che si caratterizza per l’esercizio prevalente delle attività commerciali. L’ente del terzo settore commerciale potrà continuare ad essere iscritto nel Registro Unico Nazionale una volta che sarà istituito, beneficiando di quasi tutte le agevolazioni fiscali previste per gli enti del Terzo settore non commerciali

Enti del terzo settore non commerciali e commerciali: differenze e regimi di determinazione del redditoIl legislatore che ha dato concreta attuazione alla riforma del Terzo settore ha finalmente compreso che, all’interno degli enti non commerciali, può convivere quella categoria di enti che si caratterizzano per l’esercizio prevalente delle attività commerciali.

In pratica è stato compreso che, soprattutto in un periodo caratterizzato dalla crisi economica, gli enti del Terzo settore possono raggiungere più agevolmente i propri obiettivi esercitando le attività di cui all’art. 5 con caratteristiche commerciali, ovvero le attività diverse di cui al successivo articolo 6 del medesimo D.Lgs n. 117/2017.

In buona sostanza sarà necessario distinguere gli enti del Terzo settore non commerciali, che quindi esercitano prevalentemente le attività non commerciali, rispetto agli enti del Terzo settore c.d. commerciali.

In quest’ultimo caso, secondo una specifica disposizione di cui al citato decreto legislativo, non troverà applicazione la disposizione del TUIR che prevede, nella predetta ipotesi di prevalenza delle attività commerciali, la perdita della qualifica di ente.

L’ente del terzo settore commerciale potrà continuare ad essere iscritto nel Registro Unico Nazionale una volta che sarà istituito, beneficiando di quasi tutte le agevolazioni fiscali previste per gli enti del Terzo settore non commerciali.

I regimi di determinazione del reddito

In primis deve essere osservato che le due categorie di enti del Terzo settore possono comunque beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali. Sotto questo profilo il legislatore non ha inteso penalizzare gli enti del Terzo settore commerciali.

La principale differenza è che quest’ultima categoria di enti, fatta salva una specifica eccezione, non può determinare il reddito secondo i regimi forfetari previsti dal D.Lgs n. 117/2017.

Il primo dei regimi forfetari è quello di cui all’art. 80 del citato decreto. La rubrica è “Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali”.

L’eccezione è prevista dal successivo articolo 86 la cui rubrica è “Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato”. In questo caso, già si comprende dalla rubrica, come la forfetizzazione del reddito sia collegata all’esercizio delle attività commerciali anche se prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

La medesima soluzione si desume dalla lettura dell’articolo 86 un rassegna che non pone, diversamente dal citato articolo 80, alcuna limitazione. In particolare, al comma 1 dispone che “Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea …”.

Non viene dunque effettuata alcuna distinzione di sorta. Tutte le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, anche se esercitano prevalentemente attività commerciali, possono determinare il reddito secondo il regime forfetario in rassegna. Si tratta addirittura di un regime di determinazione del reddito più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge n. 398/1991.

Le ODV applicano un coefficiente di redditività dell’1 per cento e le APS del 3 per cento. Tuttavia le eventuali plusvalenze realizzate non devono essere aggiunte in quanto completamente ininfluenti e sotto questo profilo il regime è, come già detto, anche più favorevole.

Gli enti del Terzo settore commerciali: la determinazione del reddito

A parte l’eccezione ora esaminata, gli enti del Terzo settore commerciali potranno determinare il reddito imponibile esclusivamente effettuando la differenza tra ricavi e spese effettivamente sostenute. I proventi istituzionali e le relative spese dovranno essere contabilizzate distintamente. I proventi e le spese commerciali assumeranno rilievo, invece, per la determinazione dell’imponibile fiscale.

Potrà essere tenuta la contabilità semplificata se non saranno superati i limiti quantitativi previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Diversamente, superando i predetti limiti, ovvero nell’ipotesi di esercizio dell’opzione, il regime contabile sarà quello ordinario.

 

a cura di Nicola Forte

Giovedì 9 Maggio 2019