Per le associazioni sportive dilettantistiche in molti casi è più conveniente restare fuori dall’ambito della riforma del terzo settore prevista dal D.Lgs. n. 117/2017. Tuttavia le associazioni più piccole, qualora assumano la “veste” di associazione di promozione sociale, potrebbero trovare maggiore convenienza a rientrare nell’applicazione di tale riforma.
Applicazione del D.Lgs. 117/2017
Le associazioni sportive dilettantistiche non hanno interesse ad applicare la riforma del terzo settore prevista dal D.Lgs. n. 117/2017.
In molti casi è più conveniente restare fuori dall’ambito del citato decreto legislativo. In questo modo sarà possibile continuare a fruire sia del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, sia beneficiare della disciplina della decommercializzazione dei proventi commerciali di cui all’art. 148 del TUIR.
Gli altri enti del Terzo settore, non esercenti attività di tipo sportivo, avranno convenienza ad applicare la riforma con l’iscrizione, una volta che sarà costituito, nel registro unico nazionale del terzo settore.
D’altra parte, anche se decidessero di non iscriversi nel predetto registro, una volta che la riforma sarà completamente entrata in vigore, non sarà più possibile fruire né del predetto regime forfetario, né della decommercializzazione dei proventi (cfr art. 148 del TUIR).
Questa possibilità continuerà a sussistere solo per gli enti di tipo sportivo e potrebbe rappresentare l’el