La vigente Legge non disciplina i contratti pendenti e finanziamenti nel Concordato preventivo; l’ipotesi di più frequente applicazione riguarda i contratti di locazione finanziaria ma anche i finanziamenti chirografari, finanziamenti con privilegio, finanziamenti con garanzia reale… esaminiamo la situazione
La vigente Legge 3/2012 non disciplina i contratti pendenti, ma in giurisprudenza si è ritenuto applicabile analogicamente l’art. 169-bis legge fallimentare ad un accordo di ristrutturazione.
Al contrario l’art. 79 comma 3 del Codice in materia di Concordato minore, nel rimandare espressamente alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili, richiama anche l’art. 102, che permette lo scioglimento dei contratti ancora ineseguiti o solo parzialmente eseguiti nelle prestazioni principali da entramb