Il rapporto giuridico previdenziale, che si instaura automaticamente con gli enti all’atto della nascita di un rapporto di lavoro dipendente, si configura come un rapporto sui generis, differente da quello che viene instaurato per le comuni assicurazioni di tipo privato. Anche in ambito di contributi obbligatori può però scattare la prescrizione degli stessi per mancato esercizio del diritto da parte dei soggetti interessati.
La situazione giuridico-previdenziale
Il rapporto giuridico previdenziale, che si instaura automaticamente con gli enti all’atto della nascita di un rapporto di lavoro dipendente, si configura come un rapporto sui generis, differente da quello che viene instaurato per le comuni assicurazioni di tipo privato.
Nello stesso intervengono infatti tre soggetti, ovvero l’ente assicuratore (l’Inps), il soggetto assicurante, ovvero il datore di lavoro, tenuto al versamento e alla denuncia dei contributi, ed infine l’assicurato, cioè il lavoratore, il quale usufruisce di fatto delle prestazioni previdenziali.
La particolarità del rapporto è rappresentata dal fatto che il soggetto assicurante (datore di lavoro) ed il soggetto assicurato (lavoratore) non coincidono, ragion per cui viene resa necessaria una maggior tutela in favore del dipendente, che non può provvedere autonomamente al pagamento dei contributi e che subisce anche la trattenuta per la quota dei contributi a suo carico, del cui versamento si occupa sempre il datore di lavoro.
Al fine di evitare un’illegittima lesione dei diritti del lavoratore, in ambito previdenziale trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni [1], in base al quale il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciute le prestazioni indipendentemente dalla circostanza per cui il datore di lavoro abbia o meno effettivamente effettuato il versamento dei contributi.
Per cui, anche se il datore di lavoro non provvede al versamento dei contributi, sia quelli a suo carico, sia quelli previamente trattenuti al dipendente ai fini del versamento, il lavoratore avrà comunque diritto alle prestazioni previdenziali previste.
Se però il datore di lavoro, oltre a non effettuare il pagamento dei contributi, non provvede neanche all’inoltro delle denunce contributive mensili (flussi UNIEMENS), configurandosi così l’ipotesi della evasione contributiva e non già della sola omissione contributiva, si andrebbe a verificare un’ipotesi più dannosa per il lavoratore, il cui estratto contributivo non verrebbe alimentato.
Per tale ragione il lavoratore, benché non responsabile per il versamento dei contributi, non deve restare totalm