La deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi

Pubblicato il 26 aprile 2019

Il Decreto Crescita torna ancora una volta ad essere discusso in seno al prossimo Consiglio dei Ministri, e finalmente dovrebbe essere disponibile il testo definitivo. Non dovrebbero però sorgere dubbi sulla definitività e quindi approvazione della disposizione che prevede l’incremento della percentuale di deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi dal 40 al 60 per cento.

Decreto Crescita 2019

AGGIORNAMENTO 24/6/2019: il decreto-legge "crescita" n. 34/2019 è stato approvato dalla Camera lo scorso venerdì ed ora passa al Senato per la definitiva conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 29/6/2019.

La situazione della deducibilità IMU attualmente è questa:

  • per l'anno d'imposta 2018 deducibilità ancora al 20%;
  • per l'anno d'imposta 2019 la legge di Bilancio 2019 l'ha elevata al 40%;
  • il decreto Crescita ne prevede un ulteriore innalzamento della percentuale... ma prima di approfondire aspettiamo la conversione definitiva in Legge... (ndR)

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Il decreto crescita utilizza ancora una volta la “leva” fiscale ed il risparmio delle imposte dovrebbe rappresentare l’antidoto o l’ossigeno per riprendere il processo di crescita necessario per le imprese. Il Decreto dovrebbe tornare ancora una volta ad essere discusso in seno al prossimo Consiglio dei Ministri, e finalmente dovrebbe essere disponibile il testo definitivo.

Non dovrebbero però sorgere dubbi sulla definitività e quindi approvazione della disposizione che prevede l’incremento della percentuale di deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi dal 40 al 60 per cento. In precedenza, la legge di Bilancio del 2019 aveva già incrementato la percentuale di deducibilità dal 20 al 40 per cento.

La deducibilità degli oneri fiscali al momento del pagamento

In generale deve essere preliminarmente ricordato che le imposte possono essere considerate in deduzione dal reddito d’impresa nel periodo di imposta in cui si verifica il relativo pagamento.

La disposizione in questione è l’art. 99, comma 1 del TUIR che così dispone: “e imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.

In pratica la deducibilità degli oneri fiscali e quindi anche dell’imposta Municipale Unica, è subordinata alla sussistenza di una duplice condizione. In primis il tributo deve essere correttamente iscritto tra i costi di competenza del bilancio di esercizio. Inoltre – e questa è la seconda condizione – la deducibilità potrà essere fatta valere esclusivamente nel periodo di imposta in cui viene materialmente effettuato il relativo pagamento.

Se il contribuente avrà omesso di indicare l’IMU maturata tra i costi nel bilancio di esercizio redatto secondo il principio di competenza, non sarà sufficiente nell’ipotesi di pagamento tardivo (in un successivo periodo di imposta), effettuare una variazione in diminuzione dell’imponibile fiscale. Deve dunque tenersi conto del principio generale secondo cui la deducibilità dei costi ai fini della determinazione dell’imponibile è subordinata alle risultanze dei predetti oneri dalle scritture contabili.

Il punto di partenza deve essere sempre costituito dal bilancio di esercizio redatto correttamente e quindi nell’osservanza dei principi contabili obbligatori. Conseguentemente se il costo dell’IMU sarà stato iscritto correttamente tra i costi del bilancio di esercizio, l’eventuale pagamento del tributo, effettuato tardivamente in un periodo di imposta successivo, non precluderà il diritto alla deduzione dell’importo corrisposto. In tale ipotesi il contribuente potrà considerare in deduzione l’onere fiscale nel periodo di imposta in cui avrà materialmente effettuato il pagamento, apportando all’imponibile fiscale un’apposita variazione in diminuzione.

L’incremento della percentuale di deducibilità dell’IMU

Il decreto “crescita” prevede l’incremento della percentuale di deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi dal 40 al 60 per cento. La nuova disposizione (l’incremento) si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Si consideri ad esempio una società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare. In tale ipotesi l’IMU relativa all’anno 2020, versata entro il 30 giugno ed entro il 16 dicembre dello stesso anno, potrà essere considerata in deduzione nella nuova e maggiore misura del 60 per cento. E’ necessario, anche in questo caso, che l’Imposta municipale Unica sia relativa (in base al principio di competenza) al periodo di imposta 2020. L’eventuale pagamento tardivo dell’IMU relativa all’anno 2019, corrisposta nelle casse del Comune nel successivo anno 2020, non potrà beneficiare della maggiore percentuale di deducibilità del 60 per cento.

In generale, la deducibilità “rinforzata riguarderà non solo i redditi di impresa, ma anche i redditi di lavoro autonomo.

I beni strumentali interessati

La disposizione in rassegna riguarda l’IMU relativa a tutti gli immobili strumentali. Per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni non si considerano tali quelli utilizzati promiscuamente, anche per esigenze familiari. In buona sostanza l’uso promiscuo fa perdere ai cespiti la natura di beni strumentali

La disciplina transitoria

Il decreto “crescita” prevede una disciplina transitoria, quindi temporanea, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. In questo caso troverà applicazione la percentuale di deducibilità del 50 per cento, in luogo di quella incrementata dalla legge di Bilancio 2019, pari al 40 per cento.

 

a cura di Nicola Forte

26 Aprile 2019