La Corte di Cassazione va ad innovare rispetto ad un precedente orientamento il proprio parere sull’agevolazione “prima casa” in caso di trasferimento dell’immobile in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione e prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019, secondo giurisprudenza da ultimo consolidatasi, che ha innovato rispetto ad un precedente e diverso orientamento [1], ha confermato che “in tema di agevolazioni ‘prima casa‘, il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la ‘ratio’ dell’art. 19 della I. n. 74 del 1987 [2], che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede” [3].
Il collegio ritiene che “il principio espresso da Cass. n. 2111 del 2016 con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare è di portata assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all’ipotesi per cui è causa, nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo”.
Per la Corte, “l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divo