Il passaggio da un sistema di tassazione ordinario al regime forfettario può determinare alcune difficoltà operative durante la predetta fase transitoria. Gli operatori dovranno prestare particolare attenzione ad applicare correttamente le disposizioni riferibili al regime di determinazione del reddito e dell’Iva in essere. In alcuni casi è possibile che i contribuenti siano tratti in inganno da precedenti comunicazioni o indicazioni risultanti dalle relative fatture emesse durante il periodo di applicazione del precedente regime. Cerchiamo di chiarire le modalità in cui può, in tali casi, operare la ritenuta d’acconto
Il passaggio da un sistema di tassazione ordinario al regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014 può determinare alcune difficoltà operative durante la predetta fase transitoria. Gli operatori dovranno prestare particolare attenzione ad applicare correttamente le disposizioni riferibili al regime di determinazione del reddito e dell’Iva in essere. In alcuni casi è possibile che i contribuenti siano tratti in inganno da precedenti comunicazioni o indicazioni risultanti dalle relative fatture emesse durante il periodo di applicazione del precedente regime.
Le ritenute d’acconto
L’articolo 1, comma 67 della citata legge n. 190 del 2014 prevede che “I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del s