Riforma del fallimento: nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle Srl e nelle cooperative

Il nuovo Codice della crisi di impresa riforma i casi in cui nelle Srl è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, che può essere monocratico oppure collegiale oppure di un revisore legale dei conti. Se lo statuto non prevede diversamente, l’organo di controllo è il sindaco unico. Il revisore legale dei conti può essere, oltre che un singolo professionista, anche una società di revisione iscritta nell’apposito registro tenuto dal Ministero dell’Economia

Riforma del fallimento: nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle Srl e nelle cooperativeL’art. 379 del Codice della crisi di impresa riforma i casi in cui nelle Srl è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo che può essere monocratico, ed allora si ha il sindaco unico, oppure collegiale, ed allora si ha il collegio sindacale, oppure di un revisore legale dei conti.

Se lo statuto non prevede diversamente, l’organo di controllo è il sindaco unico. Il revisore legale dei conti può essere, oltre che un singolo professionista, anche una società di revisione iscritta nell’apposito registro tenuto dal Ministero dell’Economia.[1]

Il controllo effettuato dall’organo di controllo o dal revisore può, quindi, essere di tipo sia contabile che gestionale che di legalità.

Ricordiamo che il “controllo gestionale” è quello sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento di cui al comma 1 dell’art. 2403 c.c., mentre il controllo di legalità è quello sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.

La nomina dell’organo di controllo nelle Srl è obbligatoria, ai sensi del comma 3° dell’art. 2477 c.c. che è stato riformato dal 1° comma dell’art- 379 del Codice della crisi di impresa, nei seguenti casi:

  • quando la Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (come previsto nella norma attualmente in vigore),[2]
  • se la Srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti ai sensi del Codice Civile o del Decreto Legislativo n° 39 del 2010 o di altre leggi (come previsto nella norma attualmente in vigore);
  • se per due esercizi consecutivi è superato almeno uno tra i seguenti limiti (invece del superamento di due di questi limiti come è attualmente previsto):
    1. totale attivo dello Stato Patrimoniale: 2.000.000 di Euro (invece degli attuali 4.400.000 Euro);
    2. ricavi delle vendite e prestazioni (fatturato): 2.000.000 di Euro (invece degli attuali 8.800.000 Euro);
    3. media dei dipendenti occupati a tempo pieno nel corso dell’esercizio: n. 10 (invece degli attuali 50).

Come si nota agevolmente, con la riforma prevista dal Codice della crisi di impresa aumenta il numero di Srl per cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo dal momento che vengono abbassati di molto i parametri per rientrare in esso. Per la precisione esso è rivolto alle Srl che superano i limiti dimensionali della “microimpresa” ed entrano in quelli della “piccola impresa” che sono definite dalla Raccomandazione CE n° 361 del 2003.[3]

La riforma dei commi 3° e 4° dell’art. 2477 c.c. da parte del 1° comma dell’art. 379 del Codice della crisi di impresa cambia nel modo che abbiamo esposto anche i casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale nelle società cooperative, dato che, a tal fine, il 1° comma dell’art. 2543 c.c. richiama il 3° comma dell’art. 2477 c.c. e vi aggiunge il caso in cui la cooperativa abbia emesso strumenti finanziari non dotati di diritti di amministrazione.

Ricordiamo che l’art. 2543 c.c. prevede per le cooperative soltanto il collegio sindacale e non il revisore unico. La possibilità del sindaco unico al posto del collegio sindacale è stata introdotta dal comma 14° dell’art. 14 della Legge 183/2011 che ha modificato il 1° comma dell’art. 2477 c.c. che prevede che se lo statuto delle Srl (e quindi delle società cooperative a cui si applica la disciplina di queste società di capitali) non dispone diversamente “l’organo di controllo è composto da un solo membro effettivo”. Quindi, questa norma vale soltanto per le società cooperative a cui si applicano le norme sulla Srl. 

Ovviamente, sia per le Srl che per le cooperative la nomina di un organo di controllo è obbligatoria anche quando è prevista dallo statuto o dall’atto costitutivo.

Nel caso di cui al numero 3) del 3° comma dell’art. 2477 c.c. l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi (invece dei due attuali), i limiti in esso previsti non vengono superati (4° comma dell’art. 2477 c.c. che è stato anch’esso modificato dal comma 1° dell’art. 379 del Codice della crisi di impresa).

Le Srl e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art, 379 del Codice della crisi di impresa, vale a dire 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 14/2019, quindi entro il 16 Marzo 2019, devono provvedere a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni del 1° comma di esso che abbiamo appena esaminato entro nove mesi dalla predetta data, avle a dire entro il 16 Dicembre 2019. Fino alla scadenza di questo termine le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni del comma 1° dell’art. 379 citato.

Inoltre, ai fini della prima applicazione dei nuovi commi 3° e 4° dell’art. 2477 c.c. si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti alla scadenza di nove mesi dall’entrata in vigore dell’art. 379 del Codice della crisi di impresa che modifica queste norme del Codice Civile. Per cui, dato che il Codice è stato pubblicato il 14 Febbraio 2019 e l’art. 379 di esso entra in vigore il 16 Marzo 2019, la scadenza dei nove mesi è il 16 Dicembre dello stesso anno, per cui i due esercizi antecedenti sono quelli relativi al 2018 e al 2017 (3° comma dello stesso art. 379).

Per quanto riguarda la Società a responsabilità limitata, l’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio in cui vengono superati i limiti di cui al 3° comma dell’ art. 2477 c.c. sopra esaminati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina (almeno) del sindaco unico o del collegio sindacale di tre o cinque membri (art. 2397 c.c., 1° comma); in mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese (6° comma dell’art. 2477 c.c. così come sarà modificato dal 2° comma dell’art. 379 del Codice della crisi di impresa).

Quest’ultima norma del Codice della crisi di impresa introduce anche un 7° comma dell’art. 2477 c.c. che stabilisce che alla Srl si applica l’art. 2409 c.c.[4] anche se essa è priva di un organo di controllo. Ciò significa che i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale possono denunziare al Tribunale gli amministratori che essi ritengano avere compiuto, in violazione dei loro doveri, gravi irregolarità nella gestione che possono danneggiare la società. Il ricorso va notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di capitale per presentare tale denunzia. Se le violazioni sussistono e l’assemblea non sostituisce gli amministratori, il Tribunale nomina un amministratore giudiziario che può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori sostituiti.

Per quanto riguarda invece la società cooperativa, l’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio in cui vengono superati i limiti di cui al 3° comma dell’ art. 2477 c.c. sopra esaminati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale di tre o cinque membri (art. 2397 c.c., 1° comma) o il sindaco unico se ad essa si applica la disciplina delle Srl. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese (6° comma dell’art. 2477 c.c. così come sarà modificato dal 2° comma dell’art. 379 del Codice della crisi di impresa).

Segnaliamo, inoltre, che la previsione dell’art. 2521 c.c. secondo cui l’atto costitutivo della società cooperativa deve indicare il numero dei componenti del collegio sindacale e nominare i primi sindaci ci consente di dedurre che, per quanto riguarda le cooperative a cui si applica la disciplina delle Srl, la presenza di un organo di controllo (collegio sindacale o, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, sindaco unico) è obbligatoria anche se essa per l’art. 2477 c.c. è facoltativa per questa tipologia di società di capitali. Il problema non si pone per le cooperative a cui si applica la disciplina delle Spa, data la previsione di obbligatorietà dell’organo collegiale di controllo da parte dell’art. 2409 – bis c.c.

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[1] Ricordiamo che nelle Società per azioni è sempre obbligatoria la nomina del collegio sindacale composto da tre o cinque membri effettivi più due supplenti, ai sensi dell’art. 2397 c.c.

[2] Quest’obbligo scatta quando una Srl controlla una o più altre imprese (che possono avere sia forma societaria che non societaria) ai sensi del numeri 1) e 2) del 1° comma dell’art. 2359 c.c. e del 2° comma dell’art. 26 del Decreto Legislativo n° 127 del 1991, cioè quando essa ha la disponibilità o il controllo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllata o quando ha voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in questa assemblea oppure ha il diritto, derivante da una clausola contrattuale o statutaria, di esercitare una influenza di questo tipo sulla gestione della impresa controllata. Inoltre l’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste se le imprese controllate con la controllante non abbiano superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 20.00.000 Euro di totale della somma degli attivi dei loro stati patrimoniali, 40.000.000 di Euro di totale della somma dei loro ricavi delle vendite e delle prestazioni (fatturati), 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (1° comma dell’art. 27 del Dlgs 127/1991).

[3] I limiti dimensionali di cui al 1° comma del’art. 2477 c.c. (che per essi rinvia al 1° comma dell’art. 2435-bis c.c. sulle società di capitali e cooperative che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) attualmente in vigore, che sono più che doppi rispetto a quelli che sono previsti dal Codice della crisi di impresa, includono invece gran parte delle “piccole imprese” definite dalla Raccomandazione CE 361/2003 come quelle che hanno fino a 50 dipendenti occupati in media nell’esercizio, un fatturato fino a 10 milioni di Euro ed un totale dello stato patrimoniale sempre fino a 10 milioni di Euro.

[4] Articolo relativo alla disciplina delle società per azioni e che si applica anche alle società in accomandita per azioni.

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Gianfranco Visconti

8 marzo 2019