La fattura pro forma riduce le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate

In passato l’Agenzia delle entrate ha sollevato alcune contestazioni nei confronti dei professionisti che hanno fatto precedere l’emissione della fattura definitiva dalla pro forma. Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica questa contestazione non sarà più possibile. I documenti analogici non hanno alcun valore fiscale. Conseguentemente, anche se dalla fattura pro forma cartacea l’Agenzia delle entrate dovesse rinvenire l’indicazione di tutti gli elementi essenziali della fattura, la circostanza sarà del tutto irrilevante

Enti associativi e emissione di fattura elettronica da parte del cessionario/committente forfettarioDal 1° gennaio scorso, cioè da quando è entrato in vigore l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, gli studi professionali hanno dovuto modificare le procedure interne.

Gli “addetti” all’amministrazione devono presidiare costantemente il software utilizzato per la gestione dei documenti emessi in formato digitale e devono essere gestiti i relativi messaggi.

Il sistema di interscambio potrebbe inviare un messaggio di scarto della fattura. In questo caso, una volta terminato il periodo di moratoria delle sanzioni, i contribuenti che riceveranno questa comunicazione dovranno attivarsi prontamente per effettuare un nuovo invio del documento entro il termine di cinque giorni.

Se il sistema non riesce a “recapitare” al destinatario la fattura regolarmente emessa, sarà necessario comunicare, al di fuori del Sistema di Interscambio, l’impossibilità del recapito. E’ dunque fondamentale modificare radicalmente l’organizzazione degli studi professionali e degli uffici amministrativi delle aziende.

Il “potenziamento” della fattura differita

Durante questo primo periodo di entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica è evidente come il tempo medio dedicato agli adempimenti amministrativi sia aumentato. Ogni struttura dovrà individuare le procedure più idonee in modo da trasformare il nuovo adempimento in un’opportunità in grado di rendere più efficiente la struttura professionale o aziendale.

Gli studi professionali potranno ad esempio utilizzare con maggiore frequenza la fatturazione differita. Questa possibilità riguarda oramai, da diversi anni, anche le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972. E’ necessario, però, che la prestazione professionale eseguita risulti da idonea documentazione. A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che può ad esempio essere considerata idonea la fattura pro forma. Questo documento non deve essere emesso in formato digitale, bensì in formato analogico, purché prima del pagamento della prestazione.

La fattura differita può ad esempio rappresentare un’opportunità in grado di consentire la concentrazione dell’attività di emissione di tutte le fatture nei primi giorni del mese successivo a quello in cui le operazioni si considerano effettuate. In questo modo il professionista non sarà obbligato ad emettere le fatture elettroniche relative alle nuove prestazioni nel corso dell’intero mese con riferimento ai singoli incassi.

La fattura pro forma riduce le contestazioni dell'Agenzia delle EntrateAd esempio si consideri il caso in cui il professionista nel corso del mese di gennaio abbia effettuato dieci prestazioni di consulenza. Se l’incasso avviene a distanza di qualche giorno dall’ultimazione della prestazione il professionista dovrà emettere dieci diverse fatture in formato digitale, ciascuna in corrispondenza della data dei singoli incassi. A regime, dal 1° luglio prossimo, l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio potrà essere effettuato entro i dieci giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

Il professionista potrà però semplificare le procedure dello studio. In questo caso, all’atto dell’ultimazione di ciascuna delle prestazioni di consulenza potrà emettere una fattura pro forma. L’eventuale percezione del corrispettivo relativo alle singole prestazioni non farà scattare l’obbligo di emettere immediatamente la fattura elettronica. Il professionista potrà quindi decidere di avvalersi dell’emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, cioè di avvenuto incasso delle singole prestazioni.

In tal caso, se i compensi relativi alle dieci prestazioni sono stati percepiti nel mese in cui sono state emesse le fatture pro forma, la “fattura fiscale” potrà essere emessa, per ciascuna prestazione, entro il predetto termine del giorno 15 del mese successivo.

Il vantaggio non sarà irrilevante in quanto il professionista potrà ad esempio concentrare tutti gli adempimenti amministrativi in un unico giorno della prima settimana di ogni mese. Ad esempio durante il primo giovedì del mese successivo a quello di riferimento potranno essere emesse tutte le fatture i cui corrispettivi sono stati incassati nel mese precedente. In questo caso l’attività di fatturazione non risulterà “frazionata” nel mese, ma concentrata in un solo giorno. Il risparmio di tempo sarà notevole.

La diminuzione delle contestazioni del Fisco

In passato l’Agenzia delle entrate ha sollevato alcune contestazioni nei confronti dei professionisti che hanno fatto precedere l’emissione della fattura definitiva dalla pro forma. In tale ipotesi, a seguito dell’evidenziazione nella fattura pro forma di tutti gli elementi tipici della fattura, cioè base imponibile, aliquota ed Iva, l’Agenzia delle entrate ha in numerose circostanze attribuito alla pro forma la qualificazione di fattura definitiva. In questo modo la contestazione ha determinato l’accertamento della maggiore Iva e il relativo ritardo nel versamento del tributo.

Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica questa contestazione non sarà più possibile. I documenti analogici non hanno alcun valore fiscale.

Conseguentemente, anche se dalla fattura pro forma cartacea l’Agenzia delle entrate dovesse rinvenire l’indicazione di tutti gli elementi essenziali della fattura, come indicati dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, la circostanza sarà del tutto irrilevante. Si tratterebbe comunque di un documento cartaceo e quindi non in grado di produrre effetti fiscali e quindi neppure in grado di determinare l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto. In questo caso il “passaggio” al sistema digitale ha fatto venire meno le ragioni di contestazione dell’Agenzia delle entrate.

Nicola Forte

20 marzo 2019