La fatturazione elettronica differita per i professionisti grazie alla fattura pro-forma

Mancano pochi giorni all’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria per (quasi) tutti i titolari di partita IVA. Il nuovo regime potrà generare difficoltà pratiche nella gestione dei tempi di emissione dei documenti e per i professionisti potrebbe essere interessante l’uso della fattura pro-forma per avvalersi dei tempi più lunghi concessi dalla fattura differita

 

La fatturazione elettronica – Aspetti pratici

guida alla fattura elettronicaDal 1′ gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico ed è probabile che i contribuenti, imprese e professionisti, ricorrano con maggiore frequenza l’utilizzo della fatturazione differita.

Il Sistema di Interscambio sarà in grado di tracciare ogni operazione e quindi in grado di attribuire data certa alle fatture emesse, conseguentemente non sarà più possibile “retrodatare” i documenti da emettere qualora il contribuente si renda conto di aver ricevuto l’accredito dei compensi per le prestazioni effettuate nei giorni successivi all’avvenuta movimentazione bancaria.

Tale rischio è maggiore soprattutto nel corso del mese di agosto quando, in concomitanza con la pausa estiva, le operazioni sul conto corrente dello studio vengono monitorate con minore frequenza.

 

Un esempio…

Si consideri ad esempio il caso in cui il professionista riceva l’accredito dei compensi il 14 agosto, durante il periodo di chiusura dello studio, e si renda conto dell’avvenuto incasso in data 1° settembre dello stesso anno.

  • Fino al 31 dicembre 2018 il problema sarebbe superabile con l’attivazione di una prassi non corretta, ma difficilmente riscontrabile dagli uffici che svolgono l’attività di controllo. Il professionista potrebbe retrodatare la fattura formata materialmente in data 1° settembre, ma riportando sul documento la data di effettuazione dell’operazione coincidente con il 14 agosto e facendo figurare l’invio del documento in corrispondenza della medesima data. 
  • Dal 1° gennaio 2019 l’irregolarità commessa, cioè la tardiva emissione della fattura (nell’esempio retrodatata), sarà agevolmente riscontrabile tramite il Sistema di Interscambio. L’invio effettuato il 1° settembre risulterà comunque tardivo in quanto effettuato oltre i dieci giorni successivi al momento di effettuazione dell’operazione (avvenuto incasso dei compensi).

 

Il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito nella L. 136 del 17/12/2018) ha previsto, con decorrenza dal prossimo 1 luglio 2019, che la fattura possa essere tempestivamente emessa entro dieci giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. In tale ipotesi il documento dovrà riportare sia la data di effettuazione dell’operazione, sia la data successiva di emissione.

Nell’esempio la data di effettuazione dell’operazione è il 14 agosto. Conseguentemente l’emissione dovrà essere effettuata entro il 24 agosto successivo. L’invio del documento al Sistema di Interscambio in data 1° settembre risulta quindi tardivo.

 

Fatturazione elettronica differita: i suggerimenti pratici

Il professionista, al fine di evitare di monitorare continuamente gli incassi delle prestazioni (il conto corrente), e per evitare il rischio di emissione tardiva delle fatture, può avvalersi, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, della fattura differita. L’obbligo di emissione delle fatture in formato digitale non ha modificato la disposizione citata e quini i contribuenti potranno continuare a fruire della semplificazione in rassegna.

La fattura differita può essere emessa anche “per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto”. In tale ipotesi può essere emesso un solo documento “recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

Per quanto riguarda la nozione di idonea documentazione l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali.

Si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattasi, ad esempio, oltre che del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera di incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi” (Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014).

 

La fattura pro-forma

L’Agenzia delle entrate ha chiarito con una delle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, aventi ad oggetto il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica, che “è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura pro-forma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

Tornando all’esempio precedente se il contribuente ha emesso la “fattura pro forma” il 2 agosto e l’incasso dei compensi è avvenuto il 14 agosto dello stesso mese, la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, quindi entro il 15 settembre.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato che “il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all’emissione del documento di trasporto o di altro documento idoneo, non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo.

Nel caso precedente, la circostanza che il professionista abbia incassato il compenso il 14 agosto, non fa venire meno la possibilità di emettere il documento in formato elettronico entro il 15 settembre. Il punto di riferimento, al fine di valutare la tempestività di emissione del documento digitale, per ciò che riguarda le prestazioni di servizi, continua ad essere rappresentato dall’incasso del corrispettivo (momento di effettuazione dell’operazione).

Conseguentemente se la “fattura pro forma” viene emessa il 2 agosto e l’incasso della prestazione si verifica nel mese di ottobre, la fattura differita dovrà essere emessa entro il 15 novembre.

L’Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito (Circ. 18/E del 2014 cit.). che se anteriormente all’emissione dei suddetti documenti, compresa la “fattura pro forma”, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, dei corrispettivi, il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento.

Tornando all’esempio sopra indicato se l’incasso del corrispettivo avviene il 1° agosto, quindi prima dell’emissione della “pro forma”, la fattura non potrà essere emessa entro il 15 settembre, ma entro il 1° agosto. In realtà il contribuente avrà a disposizione dieci giorni di tempo, rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, come previsto dal nuovo art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

 

 

27 dicembre 2018

Nicola Forte