I contribuenti che applicano il regime forfettario possono anche produrre una parte del reddito di lavoro autonomo o di impresa all’estero. La circostanza non rappresenta una causa ostativa, ma potrebbe determinare un aggravio dell’imposizione. In questo caso, se il contribuente avesse subito la tassazione all’estero, anche con l’applicazione di una ritenuta da parte del committente non stabilito, non sarà possibile né scomputare la ritenuta, né recuperare le imposte assolte all’estero in via definitiva, con il meccanismo del credito di imposta. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate
I contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014 possono anche produrre una parte del reddito di lavoro autonomo o di impresa all’estero. La circostanza non rappresenta una causa ostativa, ma potrebbe determinare un aggravio dell’imposizione. In questo caso, se il contribuente avesse subito la tassazione all’estero, anche con l’applicazione di una ritenuta da parte del committente non stabilito, non sarà possibile né scomputare la ritenuta, né recuperare le imposte assolte all’estero in via definitiva, con il meccanismo del credito di imposta di cui all’art. 165 del TUIR. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate dalla Risoluzione n. 36/E del 1