Si espone il caso di un fisioterapista che ha emesso fatture elettroniche per prestazioni fisioterapiche a pazienti persone fisiche fino all’8 febbraio. Si chiede se, tenuto conto che il decreto é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente, abbia o meno violato la Privacy…
Proponiamo un’altra “risposta al volo”, questa volta in tema di prestazioni sanitarie e ricordiamo che le risposte al volo del Commercialista Telematico nascono dal nostro forum (clicca qui per partecipare) o dal nostro gruppo Facebook: sono risposte veloci e pratiche ai dubbi dei nostri lettori
QUESITO
Un fisioterapista ha emesso fatture elettroniche per prestazioni fisioterapiche a pazienti persone fisiche fino all’8 febbraio.
Tenuto conto che il decreto é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente, non ha violato la Privacy, giusto?
RISPOSTA
Per dare una compiuta (benché sintetica) risposta al quesito è necessario valutare la condotta sotto un duplice (e distinto) aspetto.
Poiché il divieto di utilizzo del sistema SDI per la trasmissione della fattura in formato elettronico per gli operatori del settore sanitario non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (relativamente alla prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche) vige dal 13/02/2019 (per effetto dell’estensione del divieto di cui all’art. 10bis del D.L. 119/2018, operata dal c.d. “decreto liberalizzazioni” D.L. 135/18), si può affermare che, ai fini prettamente fiscali, l’emissione di fatture elettroniche nel periodo 1/1 – 12/2/2019 da parte di tali soggetti rispetta pienamente la normativa vigente.
Tuttavia, relativamente agli aspetti inerenti la tutela dei dati personali (c.d. “privacy”), l’eventuale violazione va valutata sulla base di altro adempimento obbligatorio, che sta a monte rispetto all’elemento “fatturazione”.
Per tutti i soggetti destinatari della normativa privacy (e quindi non solo per il caso di cui al quesito) vige perlomeno un preventivo obbligo di informativa (in alcuni casi anche di raccolta del consenso). Se pertanto i pazienti interessati sono stati preventivamente informati circa l’utilizzo dei propri dati personali, anche relativamente alla trasmissione di tali dati all’Agenzia delle Entrate, tramite il canale SDI (e gli stessi non hanno manifestato alcuna opposizione), nessuna normativa risulta violata, (informativa, si ripete, che qualsiasi operatore, sanitario e non, sarebbe stato tenuto ad effettuare prima di procedere alla emissione della prima fattura elettronica).
Ne consegue che l’operatore sanitario in questione avrà la necessità di documentare l’avvenuta informativa in tal senso per non esporsi ad eventuali azioni di responsabilità.
Danilo Sciuto e Massimiliano De Bonis
27 febbraio 2019