Facciamo il punto sulle novità intervenute nella tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni per le persone fisiche. Le modifiche al TUIR sono state tante nel tempo e rischiano di complicare la compilazione delle dichiarazioni dei redditi: in questo articolo puntiamo il mouse sulle operazioni realizzate nel 2018 che confluiranno nel prossimo modello Redditi 2019
Come noto, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017), ai commi da 999 a 1002 e 1005 dell’articolo 1, ha rivisto la disciplina fiscale propria delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie qualificate detenute da persone fisiche non in regime di impresa.
L’intervento normativo ha trovato il suo fondamento nella necessità di finanziarie la riduzione dell’aliquota IRES passata dal 27,50% all’attuale 24%.
Nel dettaglio la norma prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non in regime d’impresa realizzate a decorrere dal 2019 saranno assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.
Evidentemente, per come formulata, la disposizione esclude da questa nuova fattispecie impositiva le plusvalenze realizzate entro il 2018, anche qualora il relativo corrispettivo venga incassato, totalmente o parzialmente, nel 2019.
Di conseguenza tali componenti positive di reddito concorreranno alla formazione del reddito complessivo del socio in misura percentuale (49,72% – 58,14%).
Il quadro normativo sulle plusvalenze da cessione di partecipazione
È palese che il regime fiscale legato ai proventi derivanti dalle partecipazioni qualificate in soggetti IRES, ha subìto nel corso degli anni numerose modifiche.
Si è, infatti, passati dalla tassazione al 40% degli utili «qualificati» formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, al 49,72% per quelli formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016, fino ad arrivare al 58,14% per quelli formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
Pi