Esterometro: suggerimenti per la compilazione

Dopo il rinvio dell’esterometro e dello spesometro relativo al secondo semestre del 2018 i professionisti hanno tirato un sospiro di sollievo. Il rinvio della scadenza non è stato ancora formalizzato, ma è stato annunciato con una nota del sottosegretario dell’economia Massimo Bitonci. L’ufficialità dello slittamento dell’adempimento arriverà con l’approvazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio avrebbe dovuto essere effettuata entro il 28 febbraio 2019, ma ora, anche su pressioni delle associazioni di categoria, è arrivata la proroga al 30 aprile prossimo

Esterometro: suggerimenti per la compilazioneDopo il rinvio dell’esterometro e dello spesometro relativo al secondo semestre del 2018 i professionisti hanno tirato un sospiro di sollievo. Il rinvio della scadenza non è stato ancora formalizzato, ma è stato annunciato con una nota del sottosegretario dell’economia Massimo Bitonci. L’ufficialità dello slittamento dell’adempimento arriverà con l’approvazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio avrebbe dovuto essere effettuataentro il 28 febbraio 2019, ma ora, anche su pressioni delle associazioni di categoria, è arrivata la proroga al 30 aprile prossimo.

I dati oggetto di comunicazione per l’esterometro

I dati delle operazioni oggetto di comunicazione sono stato individuati dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, ed in particolare dal punto 9. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. E’ importante la precisazione effettuata successivamente dal medesimo provvedimento.

Secondo quanto indicato dal punto 9.3 “Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione i fini della liquidazione dell’Iva”.

I dati delle fatture emesse nel corso del mese di gennaio avrebbero dovuto essere comunicati entro il 28 febbraio. Ora, però, è intervenuta la predetta proroga e la scadenza dell’adempimento è stata differita al 30 aprile del 2018.

Per quanto riguarda le fatture di acquisto non si deve fare riferimento alla data di effettiva ricezione del documento, come risultante dal Sistema di Interscambio, in grado di “tracciare” qualsiasi operazione. Il contribuente avrà la possibilità di differire i dati oggetto della comunicazione spostando in avanti la data di registrazione del documento ricevuto nel libro degli acquisti obbligatorio ai fini Iva.

Ad esempio, si consideri il caso in cui il contribuente abbia ricevuto una fattura relativa ad un acquisto intracomunitario nel mese di gennaio 2019. Sarà possibile differire la registrazione del documento integrato con l’annotazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’Iva, anche oltre il mese di ricezione. Nell’ipotesi in cui la registrazione fosse effettuata nel corso del mese di giugno, il documento si considererà “figurativamente” ricevuto nello stesso mese e i dati dell’operazione di acquisto intracomunitario saranno oggetto di comunicazione entro il 31 luglio successivo.

E’ evidente, però, che il rinvio della registrazione della fattura nel libro degli acquisti determina una penalizzazione del contribuente.

Trattandosi di un’operazione di acquisto intracomunitario, il documento ricevuto, dopo essere stato integrato, dovrà essere registrato anche nel libro delle fatture al fine di rilevare il debito di imposta. In tal caso non sarà possibile differire oltre misura tale registrazione.

I termini e le modalità sono stabiliti dall’art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione prevede che la registrazione debba essere effettuata nel registro di cui all’art. 23 nel mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, entro i quindici giorni del mese successivo, ma con riferimento alla data di ricevimento. Tornando all’esempio precedente, la fattura di acquisto intracomunitario ricevuta nel corso del mese di gennaio, ma registrata nel libro acquisti durante il mese di giugno, dovrà essere annotata nel libro delle fatture entro il 31 gennaio, ovvero successivamente, ma entro i quindici giorni successivi.

Pertanto se il differimento della registrazione nel libro degli acquisti determina quale vantaggio un automatico differimento della comunicazione con il c.d. esterometro, dall’altra ne consegue una penalizzazione in quanto il debito Iva deve confluire anticipatamente nel periodo di liquidazione relativa al mese di gennaio dello stesso anno.

Nicola Forte

20 febbraio 2019

****

Partecipa alla videoconferenza del 21 febbraio per tutte le novità su Decreto Semplificazioni e Dichiarazione IVA 2019 per il 2018

ISCRIVITI QUI