Via libera anche alla compensazione del credito d’imposta per coloro che hanno investito in trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, beneficio accordato alle imprese che abbiano effettuato spese in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”
Via libera alla compensazione del credito d’imposta per coloro che hanno investito in trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Con risoluzione n. 6/E/2019 del 17.01.2019 l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per la compensazione, nel modello F24, del credito formazione 4.0, beneficio accordato alle imprese che abbiano effettuato nei due periodi d’imposta successivi al 31.12.2017 spese in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
AMBITO NORMATIVO ED INTERPRETATIVO
L’art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27.12.2017, n. 205 e l’art. 1, commi da 78 a 81, della legge 30.12.2018, n. 145, recano la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, nei limiti, termini e condizioni indicati nelle citate disposizioni.
Con il decreto 4.05.2018, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state dettate le disposizioni applicative della misura agevolativa.
Si tratta i di un credito d’imposta configurabile come un regime di aiuti alla formazione e inquadrabile tra le agevolazioni del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, il cui obiettivo principale consiste nell’accrescere le competenze del personale dipendente coinvolto nei processi di creazione del valore.
La circolare 3.12.2018, n. 412088, elaborata d’intesa dal il Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Politiche sociali, ha fornito alcuni chiarimenti sulle principali questioni di diretta competenza; il documento, tuttavia, rinvia a una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori approfondimenti concernenti sia i profili generali e sia i profili fiscali della disciplina a