Il riaddebito dei costi della fattura elettronica è illecito

L’articolo 21, comma 8, del Dpr 633/72 prevede, espressamente, che le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo. E’ dunque vietato ogni addebito ai clienti dei costi per l’emissione della fattura elettronica

Illiceità del riaddebito dei costi della fattura elettronicaL’articolo 21, comma 8, del Dpr 633/72 prevede infatti, espressamente, che le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo. E’ dunque vietato ogni addebito ai clienti dei costi per l’emissione della fattura elettronica.

Sembra che alcuni esercenti abbiano la cattiva “abitudine” di addebitare ai clienti un costo per l’emissione della fattura elettronica.

Tale comportamento è chiaramente illecito e vietato.

L’articolo 21, comma 8, del Dpr 633/72 prevede infatti, espressamente, che le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

Il problema, con l’avvio della fatturazione elettronica, sembra essersi verificato soprattutto in caso di distributori di carburante (ad esempio nel caso di clienti che avevano una scheda carburante da compilare e che adesso devono farsi rilasciare la fattura) e nel settore del commercio al minuto e della ristorazione, attività per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta da parte del cliente.

Ed è possibile imbattersi in cartelli riportanti la seguente avvertenza: “Si informa la gentile clientela che, a fronte della richiesta di emissione della fattura elettronica, verrà applicata una maggiorazione di X euro a titolo di rimborso spese”.

Se però è vero che, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, molti imprenditori e commercianti hanno dovuto dotarsi di software ad hoc, o delegare la gestione del nuovo adempimento al proprio commercialista (pagandogli un compenso), ribaltare tali costi sul cliente è pratica scorretta e, come detto, anche espressamente illecita, in quanto vietata dalla norma.

È dunque chiaramente illegittimo il comportamento del venditore che chiede un sovrapprezzo per l’emissione e la trasmissione della fattura elettronica.

Come peraltro anche confermato dalla Cassazione (seppur con riferimento al caso della fattura “tradizionale”), laddove la Corte (vedi Cass., n. 3532 del 2009) ha chiarito che è legittima la clausola che pone a carico del cliente le sole spese postali di invio della fattura, ma non anche quelle di emissione, che restano a carico della società emittente.

Tanto è vero che, specificava già la Corte, se il cliente chiede l’invio della fattura in formato digitale (ad esempio per email) non può subire alcun addebito.

Il caso, nella fattispecie all’esame dei giudici di legittimità, era relativo alle società telefoniche, che facevano pagare ai clienti le spese per l’invio della fattura, ma il precedente è sicuramente applicabile anche alla questione in oggetto.

Del resto, dal momento che la fattura commerciale deve considerarsi emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte, ne deriva che le spese relative all’emissione della stessa fanno parte dei “conseguenti adempimenti e finalità”, che, come detto, non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

Esaminando più nello specifico la fattispecie da un punto di vista giuridico, giova approfondire quanto già a suo tempo evidenziato dalla citata pronuncia della Suprema Corte, n. 3532/2009.

La Suprema Corte ha infatti in quell’occasione chiarito che per spese di emissione si intendono tutti gli oneri di natura economica di cui l’emittente deve farsi carico per la produzione materiale e documentale della fattura, mentre i “conseguenti adempimenti e formalità” attengono a tutte le attività successive, prescritte dalla legge, relative al dovere di conservazione della fattura, di annotazione nell’apposito registro, di trascrizione del contenuto contabile nel libro giornale, etc.

Le spese di spedizione della fattura, invece, attengono ad una fase diversa e, magari, soltanto eventuale, laddove la Corte evidenziava come fosse in facoltà dell’utente, destinatario della fattura, chiedere la spedizione della medesima attraverso il servizio postale, oppure decidere di ricevere la fattura tramite posta elettronica, senza quindi essere gravato dei costi di spedizione del recapito postale.

La ratio del divieto di addebito, oltre che nella espressa previsione del decreto Iva, la si può del resto ritrovare anche nelle previsioni codicistiche, laddove l’art. 1196 c.c. dispone che le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore, mentre le spese accessorie sono a carico del compratore, se non diversamente pattuito.

Insomma, ogni costo collegato all’applicazione dell’Iva, o comunque facente parte del processo produttivo del documento fiscale culminante nell’emissione, non può essere oggetto di riaddebito a carico del cliente, pena un indebito arricchimento.

La disciplina della fatturazione (e a maggior ragione quella della fatturazione elettronica) è del resto tesa a tutelare il corretto andamento del procedimento di esazione del tributo e così a garantire il controllo incrociato del suo integrale adempimento.

E proprio a tal fine la norma ha voluto evitare che i relativi costi ricadano sul consumatore finale, perché, se il consumatore finale dovesse sopportare un costo aggiuntivo, potrebbe rinunciarvi e questo renderebbe più difficoltoso il controllo sul regolare adempimento dell’imposta. 

Peraltro, il citato comma ottavo non era contenuto nella formulazione originaria dell’art. 21 del decreto IVA, ma è stato introdotto soltanto successivamente, ad opera del Dpr. 23 dicembre 1974, n. 687, senza che vi fossero corrispondenti disposizioni nella normativa comunitaria di riferimento, a cui è estranea la regolazione dei rapporti interni tra i soggetti coinvolti nel prelievo.

Per capire la ratio della previsione bisogna quindi fare riferimento a quanto indicato nella relazione ministeriale al Dpr. n. 687/1974, dove veniva affermato che «gli obblighi relativi all’emissione della fattura, come quelli relativi ai successivi adempimenti, essendo imposti ai fini dell’applicazione del tributo non possono costituire titolo per addebito specifico delle relative spese».

Il comma in esame si riferisce dunque a tutte spese di «emissione» della fattura e cioè a tutti gli adempimenti amministrativi propri del soggetto passivo, ovvero a tutte le attività necessarie alla creazione di un documento valido ai fini fiscali e agli oneri che la legge Iva pone a carico del contribuente.

E, come ancora sottolineava la citata relazione di accompagnamento, non è in questi casi ammessa nessuna “specifica” traslazione.

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Giovambattista Palumbo

22 febbraio 2019