In questo articolo analizziamo il trattamento fiscale di eventuali plusvalori relativi alla cessione, da parte di aziende agricole (individuali o società), di aziende che comprendono terreni agricoli e/o terreni edificabili o di semplici terreni. Come si vedrà, esistono margini di incertezza sulla tassazione della possibile plusvalenza
Premessa
L’attività agricola è sempre stata oggetto di un particolare e agevolato regime fiscale.
Il legislatore ha infatti sottratto tali redditi ai criteri di determinazione analitica su base contabile, criteri tipici del reddito d’impresa, prevedendo invece un sistema di tassazione su base catastale.
Così facendo non è assoggettato a tassazione il reddito effettivamente prodotto, ma il “reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso” (art. 32, primo comma, TUIR che appunto definisce il reddito agrario, nell’ambito della più ampia categoria dei redditi fondiari). Il secondo comma sempre dell’art. 32 TUIR stabilisce poi che si considerano in ogni caso attività agricole quelle dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura (lettera a); le successive lett. b) e c) si riferiscono alle attività di allevamento e alle altre attività connesse, ai fini reddituali considerate agricole solo se esercitate entro i limiti indicati dalle norme.
Tutto ciò in generale per le attività agricole esercitate dagli imprenditori individuali oppure dalle società semplici.
Si ricorda che la legge 296/2006 (art. 1, c. 1093) ha previsto che anche le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 29 marzo 2004, n. 99, “possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dell imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.[1] Pertanto anche queste società possono essere assoggettate a tassazione su base catastale.
In sostanza si possono così ipotizzare le seguenti quattro situazioni:
- imprenditore agricolo e società semplice esercente l’attività agricola di coltivazione del fondo o altre attività nei limiti di cui all’art. 32 c. 2 TUIR, tassati quindi su base catastale;
- gli stessi soggetti, ove le altre attività agricole svolte superino i limiti, tassati quindi in base forfettaria ex artt. 56 c. 5 e 56 bis TUIR, salvo l’opzione per il reddito di impresa ordinario;
- società commerciali (escluse SPA e SAPA) [2] che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, l. n. 296/2006, assoggettate pertanto a tassazione su base catastale;
- le stesse società commerciali che non abbiano optato per la tassazione su base catastale ex art. 1, comma 1093, l. n. 296/2006, assoggettate pertanto alla normale disciplina in materia di determinazione e tassazione dei redditi d’impresa.
Tabella di sintesi della tassazione
Soggetto |
Attività |
Tassazione |
Imprenditore agricolo e società semplice |
Coltivazione o altre attività nei limiti |
Su base catastale |
Imprenditore agricolo e società semplice |
Altra attività oltre i limiti |
Su base forfettaria o su opzione reddito di impresa |
Società commerciali (NO SPA e SAPA) |
Con opzione |
Su base catastale |
Società commerciali (NO SPA e SAPA) |
Senza opzione |
Reddito di impresa |
La cessione dell’azienda agricola con terreni agricoli
La cessione dell’azienda agricola posta in essere da persone fisiche o da società semplici esercenti attività di coltivazione del fondo oppure le altre attività di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c), tuir, entro i limiti ivi previsti, non comporta la tassazione dell’eventuale plusvalenza riscontrata.
Invero da una parte della dottrina era stato eccepito che la tassazione catastale riguardasse soltanto la gestione ordinaria dell’impresa agricola, e non ten