Come noto l’Agenzia delle entrate ha approvato la nuova Certificazione Unica relativa all’anno 2018 e lo scopo del presente contributo è quello di focalizzare l’attenzione sulle regole generali di compilazione e sulle principali novità introdotte dalla normativa. Le trasmissioni telematiche delle certificazioni sono equiparate a tutti gli effetti all’esposizione dei dati che negli anni precedenti venivano inviati con il modello 770 e nella Certificazione Unica 2019 devono essere riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni da lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale, alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e ai dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi
Premessa generale
Come noto l’Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 15 gennaio 2019 ha approvato la nuova Certificazione Unica relativa all’anno 2018 e lo scopo del presente contributo è quello di focalizzare l’attenzione sulle “regole generali” di compilazione e sulle “principali novità” introdotte dalla normativa.
Le trasmissioni telematiche delle certificazioni sono equiparate a tutti gli effetti all’esposizione dei dati che negli anni precedenti venivano inviati con il modello 770 e nella Certificazione Unica 2019 devono essere riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni da lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale, alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e ai dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
CERTIFICAZIONE UNICA 2019: LA SCADENZA PER L’INVIO/CONSEGNA E LE SANZIONI APPLICABILI
Per il corrente anno, come disposto dal D.P.R. n. 322/1998, i termini di invio/consegna sono i seguenti:
a) trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate: il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati delle certificazioni è in scadenza al 7 marzo 2019;
Nota: la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine del 31 ottobre 2019. |
b) consegna certificazione unica ai percipienti: il termine di consegna della certificazione ai soggetti percipienti è in scadenza il 1 aprile 2019 (infatti il 31 marzo 2019 termine previsto dalla normativa cade di Domenica).
Nota: si rammenta che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dietro richiesta del soggetto interessato, la certificazione Unica deve essere consegnata entro 12 giorni dalla data della richiesta. Inoltre se il sostituto ha rilasciato un modello al soggetto percipiente utilizzando una certificazione antecedente all’approvazione della CU 2019, deve provvedere al rilascio di una nuova Certificazione con la compilazione delle modulistica più recente. |
LE SANZIONI PREVISTE IN MATERIA
Il D.P.R. n. 322/1198 ha fissato le sanzioni nella misura di 100 euro per ogni singola certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Nota: in presenza di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; inoltre se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto, la sanzione di 100 euro si riduce ad un terzo con un tetto massimo di 20.000 euro. In caso di scarto dell’intero file inviato nei termini non è applicabile alcuna sanzione se si provvede ad effettuare un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi mentre nel caso di scarto di singole CU inviate nei termini la sanzione non si applica se si provvede ad effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi allo stesso termine (non devono essere ritrasmesse le certificazioni accolte). |
LA MODULISTICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2019: MODELLO SINTETICO E MODELLO ORDINARIO E FLUSSO TELEMATICO
La struttura della CU 2019 è essenzialmente equiparabile a quella dello scorso anno e prevede due modelli:
a) Modello sintetico: il presente modello è da consegnare ai sostituiti entro il 1° aprile 2019;
Nota: il Modello sintetico contiene i seguenti quadri: a) Dati anagrafici: sono indicati i dati del soggetto che rilascia la certificazione (datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta) e quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; b) trovano poi spazio nel modello i dati delle Certificazioni da lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale; i dati relativi alle Certificazioni dei redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e i dati relativi alla certificazione delle Locazioni brevi; c) la certificazione contiene infine la “Scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF” onde poter permettere al contribuente le varie scelte personali. |
b) Modello ordi