Per i contribuenti che accedono al regime forfettario nel 2019 (proveniendo dal regime “ordinario”) si apre il problema della rettifica IVA, da effettuare nella prossima dichiarazione IVA con pagamento di eventuali somme dovute il prossimo 18 marzo. Le somme a debito di IVA possono derivare dalle rimanenze di magazzino, dai beni ammortizzabili e dalla gestione dei beni in leasing per cui il contribuente ha detratto l’IVA prima di accedere al regime forfettario.
Premessa generale
Come noto i soggetti che nel 2018 hanno applicato il regime cosiddetto “ordinario“, in presenza dei requisiti previsti dalla Legge n.145-2018, possono accedere per il 2019 al regime forfetario di cui all’articolo 1 della Legge n.190-2014. Il regime forfettario è un regime “naturale” (leggi qui un articolo di Nicola Forte) e pertanto non richiede alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate con il modello AA9/12 ma è necessario indicare la scelta nell’ultima dichiarazione Iva redatta prima del passaggio (si deve barrare la relativa casella VA14 della dichiarazione Iva 2019).
Inoltre, trattandosi di un regime senza applicazione dell’Iva è necessario procedere alla rettifica della detrazione dell’Iva con riferimento ai beni non ancora ceduti e ai servizi non ancora utilizzati esistenti al 31 dicembre 2018 (articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972).
Nota: la legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune modifiche al regime IVA forfetario, consentendone l’applicazione agli imprenditori, artisti o professionisti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nei limiti di 65.000 euro. |
ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO: IL MECCANISMO DELLA RETTIFICA IVA
Per poter accedere al regime forfetario i contribuenti che adottano il regime ordinario devono porre in essere alc