In tema di omesso versamento, l’accordo con l’Amministrazione e la rimodulazione dei debiti, scansionati nel tempo in corrispondenza ai termini di scadenza delle singole rate, comporta la costituzione di una nuova obbligazione, che viene a sostituirsi a quella preesistente secondo lo schema civilistico della novazione, che però resta priva di effetto nell’ambito penale e non interferisce sul profilo dell’esistenza del reato
In tema di omesso versamento l’accordo con l’Amministrazione e la rimodulazione del debito tributario, scansionato nel tempo in corrispondenza ai termini di scadenza delle singole rate, comporta la costituzione di una nuova obbligazione, che viene a sostituirsi a quella preesistente secondo lo schema civilistico della novazione, che però resta priva di effetto nell’ambito penale e non interferisce sul profilo dell’esistenza del reato. Solo per effetto della espressa previsione normativa, infatti, il pagamento integrale del debito tributario è causa di non punibilità dell’omissione del versamento dell’imposta, che si è in ogni caso consumata alla data di scadenza per l’adempimento, laddove però la causa di non punibilità non incide sulla illiceità della condotta, rappresentando una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità di un reato già consumato, del quale vengono eliminati solo gli effetti.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 48375 del 24/10/2018, ha chiarito quali sono i presupposti per godere della non punibilità grazie al pagamento del debito tributario in sede amministrativa.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Genova aveva assolto i contribuenti dal reato di cui all’art. 10-ter D.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e amministratore delegato della società, avevano omesso di versare all’erario, entro il termine per il versamento dell’acconto per il periodo successivo, l’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale relativa all’anno 2011, per un ammontare di Euro 8.027.772,00, in quanto non punibili ex art.