Premessa
In occasione delle trascorse festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale relativo gli omaggi a clienti e/o dipendenti. A tal fine occorre differenziare il trattamento in relazione al bene ceduto gratuitamente:
- se oggetto o meno dell’attività esercitata;
- in base al soggetto destinatario, sia questi cliente o dipendente.
Ricordiamo che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, in funzione dei ricavi e proventi; tali limiti, dal 2016, sono stati aumentati.
Il trattamento degli omaggi
Il corretto trattamento degli omaggi, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette, non può prescindere da alcune considerazioni preliminari, al fine di in quadrare la questione da un punto di vista normativo.
Le considerazioni riguardano:
- la definizione di cessione gratuita ai fini IVA, dettata dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72;
- la definizione di spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, rinvenibile nell’ art. 1, D.M. 19.11.2008;
- il trattamento ai fini IVA delle spese di rappresentanza, rinvenibile nell’art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/72;
- il trattamento ai fini delle imposte dirette delle spese di rappresentanza, rinvenibile nell’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986.
Prima di effettuare l’inquadramento normativo della fattispecie, è bene sottolineare che l’art. 30 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs.175/2014) ha aumentato da euro 25,82 a euro 50,00 la soglia per la detraibilità degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa.
Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il nuovo limite di 50 euro è stato inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.
Cessioni gratuite IVA: “Costituiscono inoltre cessioni di beni: |
“4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;”. |
Spese di rappresentanza: “le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”. |
Spese di rappresentanza – Trattamento imposte indirette - : “h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50,00. |
Spese di rappresentanza – Trattamento imposte dirette - : “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”. |
È evidente che con la modifica normativa, si allinea il limite per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986; la richiamata disposizione prevede infatti che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.
Va altresì evidenziato che, a partire dal periodo d’impost