Lavoratori domestici: minimi retributivi e contributivi 2019

La Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo del lavoro domestico si è riunita presso il Ministero del Lavoro allo scopo di esaminare le retribuzioni minime dei lavoratori domestici per l’anno 2019 in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Si prevede così un aumento di tali valori per l’anno 2019

La Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo del lavoro domestico si è riunita presso il Ministero del Lavoro allo scopo di esaminare le retribuzioni minime dei lavoratori domestici per l’anno 2019 in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Si prevede così un aumento di tali valori per l’anno 2019. La medesima circostanza avverrà per quanto concerne i contributi che i datori di lavoro domestico dovranno pagare: ciò è stato chiarito dalla Circolare n. 16/2019 dell’INPS.

 

Rivalutazione anno 2019

Lo scorso 15 gennaio, a seguito di convocazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Commissione Nazionale prevista dall’art. 44 del CCNL “Lavoro Domestico” (stipulato in data 16.07.2013), si è riunita allo scopo di determinare i nuovi minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita per l’anno 2019 (art. 37 CCNL lavoro domestico).

Ai sensi infatti dell’art. 44 del CCNL 20 febbraio 2014, è prevista l’istituzione di una apposita Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, costituita presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, e composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il contratto in esame.

La commissione ha come obiettivo quello di:

  • rivalutare annualmente i minimi retributivi fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G allegate al suddetto contratto;
  • rivalutare annualmente i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio fissati nella tabella F allegata al CCNL;

secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.

 

Rivalutazione annuale

Per l’anno 2018, l’ISTAT ha stimato una variazione percentuale nella misura dell’1,4% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018. Sulla base di tale variazione sono state apportate delle modifiche – con la conferenza citata – ai minimi retributivi e ai valori convenzionali di vitto e alloggio che dovranno essere applicati dai datori di lavoro per l’anno 2019.

In conseguenza di ciò dovranno anche essere determinate da parte dell’INPS (con apposita Circolare) le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.

In conseguenza di quanto detto, per l’anno 2019 i valori concernenti la paga oraria minima per lavoratori domestici (non conviventi) sono così determinati, tenendo conto dello specifico livello di inquadramento:

  • Livello A: 4,62 euro (4,57 euro per il 2018);
  • Livello A Super: 5,45 euro (5,39 euro per il 2018);
  • Livello B: 5,78 euro (5,72 euro per il 2018);
  • Livello B Super: 6,13 euro (6,06 euro per il 2018);
  • Livello C: 6,47 euro (6,40 euro per il 2018);
  • Livello C Super: 6,82 euro (6,74 euro per il 2018);
  • Livello D: 7,87 euro (7,78 euro per il 2018);
  • Livello D Super: 8,21 euro (8,12 euro per il 2018).

 

Vitto e alloggio

È bene fare una precisazione con riferimento ai lavoratori domestici: essi infatti possono ricevere anche vitto e alloggio. Più nel dettaglio, il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente e l’ambiente di lavoro deve preservare l’integrità fisica e morale dello stesso; con riferimento all’alloggio, esso deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.

Quando il lavoratore (che normalmente gode di vitto e alloggio) non usufruisca del vitto e/o dell’alloggio per – ad esempio – ferie (ma vale anche per malattia o infortunio sul lavoro), il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore per il periodo delle ferie, il cd. “compenso sostitutivo convenzionale”, i cui valori minimi sono fissati appunto dal CCNL e rivalutati annualmente.

I valori per l’anno 2019 (giornalieri) sono così stabiliti:

  • pranzo/colazione e cena: 1,96 euro;
  • alloggio: 1,69 euro.

 

Aumento contributivo per l’anno in corso

A seguito della comunicazione – da parte dell’ISTAT – della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018, pari all’1,1%, l’INPS, con Circolare n. 16/2019, ha rideterminato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.

Premesso il fatto che con riferimento ai rapporti a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro (di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92), i valori sono così fissati:

  • senza contributo addizionale: la contribuzione è fissata al 19,9675% per i lavoratori domestici per i quali va pagato il contributo CUAF, mentre è fissata al 20,0875% per i soggetti per i quali non è previsto il contributo CUAF;
  • con contributo addizionale dell’1,40%: la contribuzione è fissata al 21,3675% per i lavoratori domestici per i quali va pagato il contributo CUAF, mentre è fissata al 21,4875% per i soggetti per i quali non è previsto il contributo CUAF.

È bene a tal proposito ricordare che il contributo “CUAF”, ossia acronimo di “Cassa Unica Assegni Familiari” è un contributo che non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (vedasi art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

A scopo di maggiore chiarezza si riportano le tabelle con le specifiche della contribuzione per l’anno 2019 per i lavoratori domestici pubblicate dall’INPS e la tabella pubblicata mal ministero del lavoro con i valori retributivi segnalati sopra.

 

Lavoratori domestici: stabiliti i minimi retributivi e contributivi 2019

Lavoratori domestici: stabiliti i minimi retributivi e contributivi 2019Lavoratori domestici: stabiliti i minimi retributivi e contributivi 2019Lavoratori domestici: stabiliti i minimi retributivi e contributivi 2019Lavoratori domestici: stabiliti i minimi retributivi e contributivi 2019Antonella Madia

26 gennaio 2019