Una recentissima ordinananza di Cassazione ha trattato del valore dei comunicati stampa dell’Agenzia come fonte del diritto: nel caos in esame il Fisco aveva irrogato una sanzione per splafonamento facendo riferimento ad un comunicato stampa di chiarimenti. Secondo la Corte il Comunicato stampa non rientra tra le fonti del diritto e non può essere la base su cui irrogare sanzioni al contribuente
Con la recentissima ordinanza del 9 gennaio 2019, n. 370 la Corte di cassazione torna su temi “scottanti” in materia tributaria come il valore della prassi amministrativa ed il legittimo affidamento del contribuente, nonché il rapporto di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente.
La vicenda nasce a seguito di un avviso di irrogazione sanzioni per aver superato il plafond delle compensazioni ai fini Iva. Le indicazioni erano contenute in una risoluzione ministeriale (Ris. n. 218/E del 5 dicembre 2003) poco chiara che aveva quindi generato confusione e fraintendimenti fra i contribuenti, tant’è che l’Agenzia aveva pubblicato il 20 luglio 2004, ben 7 mesi dopo, un comunicato stampa per “risolvere” la questione.
La Cassazione in questa ordinanza fa un lungo ed importante richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità in merito allo statuto del contribuente, ed in particolar modo all’art. 10 in tema di legittimo affidamento del contribuente innanzi all’azione dell’amministrazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17576 del 10/12/2002; conforme Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 537 del 14/01/2015).
La Corte, in particolare, afferma che i casi di tutela espressamente enunciati dal secondo dell’articolo 10 dello statuto del contribuente, attinenti irrogazione delle sanzioni e alla richiesta