Il mancato invio alla parte ricorrente, ritualmente costituita in giudizio, dell’avviso di fissazione dell’udienza determina la nullità della decisione pronunciata. Nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza adempie ad una funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
L’avviso di trattazione
L’omesso avviso inviato alla parte ricorrente, ritualmente costituita in giudizio, circa la data di fissazione dell’udienza, determina la nullità della decisione pronunciata.
Nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza adempie ad una funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (Cass. n. 30156/2018).
Avviso di trattazione: disciplina giuridica
Nell’ambito del giudizio tributario, l’obbligo di comunicazione del predetto avviso di trattazione è disciplinato dall’art. 31 del Dlgs n. 546/1992, il quale prevede che la segreteria della Commissione tributaria deve dare comunicazione alle parti ritualmente costituite della data fissata per la trattazione della controversia almeno trenta giorni liberi prima della data stabilita.
Tale disposizione, prevista per il giudizio di primo grado, è applicabile anche al procedimento di appello ex articolo 61 del medesimo decreto. Tale termine viene ridotto a dieci giorni liberi nei casi previsti dall’art. 2, comma 2, del DL