Il nuovo regime forfetario: la norma anti furbetti che impedisce la trasformazione dei rapporti di lavoro dipendente

Regime forfettario: arriva una norma anti-furbetti. Questo è l’appellativo attribuito alla nuova disposizione introdotta all’interno della legge di bilancio 2019 per evitare la trasformazione dei rapporti di lavoro dipendente al fine di fruire del nuovo regime forfettario…

Il nuovo regime forfetario: la norma anti furbetti che impedisce la trasformazione dei rapporti di lavoro dipendenteSi tratta di una norma anti furbetti. Questo è l’appellativo attribuito alla nuova disposizione introdotta all’interno della legge di bilancio 2019 per evitare la trasformazione dei rapporti di lavoro dipendente al fine di fruire del nuovo regime forfetario.

Dal 1° gennaio 2019 il legislatore ha previsto di ampliare notevolmente la possibilità di fruire del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. I contribuenti potranno accedervi se i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente non avranno superato il limite di 65.000 euro.

Il riferimento è rappresentato dalle entrate relative al 2018, ma questa volta, diversamente dalle disposizioni ancora oggi in vigore, la soglia sarà unica e non diversificata a seconda della tipologia dei attività. Il problema riguarda gli esercenti attività di impresa in quanto per i professionisti è oggi previsto un solo limite pari a 30.000 euro.

Il legislatore si è anche preoccupato dei possibili comportamenti finalizzati alla trasformazione del rapporto di lavoro al solo fine di fruire della minore tassazione. Il vantaggio in questo caso sarebbe duplice. L’ex lavoratore potrebbe beneficiare della tassazione ridotta dovuta all’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo dell’Irpef progressiva. Invece il datore di lavoro conseguirebbe un risparmio notevole dovuto al venir meno degli obblighi contribuenti.

La disposizione in rassegna impedisce di applicare il “nuovo regime forfetario” ai “soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti”.

Si tratta, come detto, di una disposizione che impedisce la trasformazione dei rapporti di lavoro dipendente o delle collaborazioni, in rapporti di lavoro autonomo, al solo fine di ottenere i benefici fiscali e contributivi. Il legislatore considera fortemente sospetti i comportamenti che danno luogo all’interruzione dei precedente rapporto di lavoro con il contestuale avvio di una nuova attività il cui principale committente sia l’ex datore di lavoro.

La norma, in ragione della finalità, non dovrebbe essere applicabile ai soggetti che non interrompono il rapporto di lavoro, ma che contestualmente e parallelamente avviano una nuova attività le cui prestazioni sono dirette in favore dell’attuale rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di una possibilità remota, in quanto se si conserva, senza interruzioni, il rapporto di lavoro, risulta alquanto improbabile che il principale committente della nuova attività di lavoro autonomo sia rappresentato dal datore di lavoro. Questa interpretazione è aderente anche ad un’interpretazione letterale della nuova disposizione.

La norma fa esclusivo riferimento ai soggetti che “hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati”. Viceversa, se il legislatore avesse inteso colpire anche i rapporti di lavoro in corso avrebbe utilizzato la diversa espressione “che percepiscono” redditi di lavoro dipendente. Invece, non darebbe luogo ad alcun vantaggio la conservazione del precedente rapporto di lavoro con l’avvio di una nuova attività, soprattutto se le prestazioni fossero rivolte prevalentemente a soggetti terzi.

L’unica ipotesi di comportamento fraudolento potrebbe riguardare la conservazione del rapporto di lavoro con la contestuale riduzione della retribuzione precedentemente stabilita, ma poi compensata con la fatturazione di questo importo nei confronti del datore di lavoro. Sembra, come detto, un’ipotesi alquanto improbabile che la nuova disposizione, proprio per tale ragione, non dovrebbe contemplare.

Infine, deve essere ricordato come la disposizione in rassegna si applica anche quando le prestazioni della nuova attività avviata sono effettuate nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli ex datori di lavoro.

[blox_button text=”SCOPRI IL TOOL DI ALESSANDRO MATTAVELLI SUI CONTRIBUENTI FORFETTARI: CONVIENE DAVVERO?” link=”https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/flat-tax-e-forfettari-convenienza-tool-excel.html” target=”_self” button_type=”btn-default” icon=”” size=”btn-md” /]

 

Nicola Forte

5 dicembre 2018