Agevolazioni e detrazioni per eliminare le barriere architettoniche

La legge prevede detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie. Tra questi interventi figurano anche quelli volti al superamento ed eliminazione delle “barriere architettoniche”. Per la realizzazione di tali progetti agevolabili, è possibile ottenere dei finanziamenti personalizzati. La KONE ne offre un’ampia gamma, da modulare a seconda delle esigenze del cliente

Agevolazioni e detrazioni per eliminare le barriere architettonicheLa definizione esatta del termine “barriere architettoniche” è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, ovvero, come recita l’art. 1, “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.

Sugli interventi finalizzati ad eliminarle è la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, ndr) a pronunciarsi, insieme al regolamento d’attuazione – il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 – che definisce tutte le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’adattabilità, l’accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e residenziali pubblici.

Per accessibilità si intende la possibilità per le persone disabili di raggiungere l’edificio, di entrarvi agevolmente e poterne utilizzare gli spazi interni in sicurezza e autonomia.
Per visitabilità si intende la possibilità per il disabile di accedere agli spazi comuni, come il soggiorno o la sala da pranzo, e ai servizi igienici. Il criterio di adattabilità si riferisce invece alla possibilità di modificare nel tempo la costruzione per renderla fruibile dalla persona con difficoltà motorie o sensoriali.

La stessa legge 13 prevede, inoltre, l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.

Il Decreto 236 stabilisce, in particolare, i criteri di progettazione per l’accessibilità degli spazi interni ed esterni: le dimensioni delle porte, il dislivello massimo di un pavimento, l’altezza di interruttori, comandi o terminali degli impianti (per es. il citofono) e comprende anche le specifiche tecniche e le caratteristiche dei servoscala e delle piattaforme elevatrici.

La legge 13/1989 contiene anche un elenco degli interventi di superamento delle barriere: adeguamento degli ambienti per facilitare la mobilità, comandi per impianti elettrici, maniglioni e rubinetteria dei servizi, adeguamenti di arredi come piani cottura, lavelli, elettrodomestici, mobili.

Menzione a parte viene fatta per l’installazione di montascale, elevatori, ascensori esterni e interni che, come tutti i lavori di adeguamento, usufruiscono delle detrazioni e delle agevolazioni fiscali.  Prima tra tutte, l’IVA agevolata al 4%. In questo caso, è necessario che gli interventi risultino dal progetto o, nel caso di opere interne e di manutenzione straordinaria, risultino dalla DIA a firma di un professionista abilitato. 

Sono previste, inoltre, detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, in vigore da qualche anno. Si può detrarre il 50% dell’importo per un massimo di spesa di 96.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali. Tra gli interventi che usufruiscono della detrazione figurano anche in questo caso l’installazione di ascensori, miniascensori, montascale e montacarichi.

Pur mantenendo l’accesso alle agevolazioni fiscali, è possibile richiedere e ottenere dei finanziamenti personalizzati.

KONE ne offre un’ampia gamma, da modulare in base alle proprie esigenze.

La legge 13/1989 prevede anche la detrazione fiscale del 19% per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento delle persone con ridotte capacità motorie. Tuttavia, poiché l’installazione di ausili rientra anche nella detrazione IRPEF, il 19% si applica solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa. Dunque, le detrazioni del 50% e del 19% non sono cumulabili sulle stesse spese.

L’agevolazione fiscale è anche prevista per la realizzazione di strumenti che consentano, grazie alla robotica o a mezzi tecnologici avanzati, di agevolare la mobilità interna o esterna delle persone con handicap grave. L’intervento, comunque, deve essere sempre effettuato sull’immobile: non è sufficiente ai fini della detrazione solo l’acquisto degli strumenti.

Beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sono coloro che effettuano le spese di adeguamento dell’immobile: oltre ai proprietari, ne possono beneficiare anche i nudi proprietari, gli usufruttuari, gli inquilini, i comodatari o il potenziale acquirente che abbia provveduto a registrare il contratto preliminare.

Redazione

13 dicembre 2018