La Corte di Cassazione ha assolto l’imprenditore, per particolare tenuità del fatto, dal reato di omesso versamento delle ritenute contributive, per l’ipotesi in cui l’evasione superi di poco 10 mila euro
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39413 del 3 settembre 2018, ha assolto l’imprenditore per particolare tenuità del fatto del reato di omesso versamento delle ritenute contributive, nell’ipotesi in cui l’evasione superi di poco 10 mila euro.
Tenuità del fatto: la norma
L’art. 131-bis cod. pen. stabilisce che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”; ai sensi del comma 2, poi, “l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona“.
A mente del comma 3, invece, “il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate“.
Il caso di specie
La Corte di appello ha negato al ricorrente detta causa di non punibilità sul presupposto che “trattasi di reato caratterizzato da plurime condotte (i singoli omessi versamenti mensili), sicché sussiste la preclusione di cui all’art. 131bis co. 3 attinente ai reati aventi ad oggetto condotte plurime e reiterate“.
Il pensiero della Corte
L’assunto della Corte di appello non viene condiviso nella sua assolutezza da parte degli Ermellini.
“La lettera della norma, infatti, nel collegare