Sono finalmente pervenuti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle modifiche apportate dal Governo con il D.L. n. 87/2918, cd. “Decreto Dignità”, con il quale molti istituti hanno subito cambiamenti di notevole importanza. In considerazione delle richieste pervenute al dicastero infatti è stata pubblicata la Circolare n. 17 del 31 ottobre scorso, con la quale il Ministero ha provato a chiarire alcuni punti rimasti oscuri, quali quelli in merito alla somministrazione a tempo determinato e al contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro, a seguito delle modifiche da ultimo apportate.
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Modifiche alla somministrazione a termine
Il Decreto Dignità, come ormai sappiamo, ha modificato numerose disposizioni tra le quali quelle concernenti la disciplina del contratto a tempo determinato; ma non è tutto, in quanto le modifiche apportate al contratto a termine hanno un risvolto non indifferente anche per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, quando questa viene praticata a tempo determinato.
Infatti, l'articolo 2 del D.L. n. 87/2018 ha esteso la disciplina del lavoro a termine anche alla somministrazione di lavoro a termine, già disciplinata da parte degli articoli 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015; l'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nella sua versione novellata da parte del D.L. n. 87/2018 – convertito in L. n. 96/2018 con modificazioni – estende la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nella sua versione novellata anche al rappo