La somministrazione di lavoro, quando è a tempo determinato, segue per alcune circostanze le regole del contratto a termine. Considerata la situazione emergenziale e l’emanazione di norme che hanno cambiato il quadro normativo attuale, ci si chiede se la proroga senza causali è ammissibile anche nel caso del contratto a termine.
Somministrazione a termine
La somministrazione di lavoro è un contratto attraverso il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di alcuni utilizzatori i prestatori di lavoro.
In sostanza, i lavoratori sono dipendenti della società di somministrazione, ma svolgono la propria attività presso un utilizzatore.
Ciò comporta che tali lavoratori, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore della prestazione.
In conseguenza di ciò, il datore di lavoro resta il somministratore, il quale può assumere i lavoratori sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
In caso di rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, l’articolo 34, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015 prevede che il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia soggetto alla disciplina propria del contratto a termine, ad eccezione delle disposizioni che