La scelta da parte dell’Amministrazione finanziaria del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderale, quando risulti l’omogeneità della merce, ma non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e differenti percentuali di ricarico, dovendosi far riferimento a tutte le merci commercializzate, o comunque ad un gruppo significativo, per qualità e quantità. In tal caso, comunque, il giudice non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare, nel merito, la pretesa tributaria ed eventualmente ricondurla alla corretta misura
La scelta da parte dell’Amministrazione finanziaria del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice in luogo della media ponderale quando risulti l’omogeneità della merce, ma non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e differenti percentuali di ricarico, dovendosi far riferimento a tutte le merci commercializzate, o comunque ad un gruppo significativo, per qualità e quantità. In tal caso, comunque, il giudice non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare, nel merito, la pretesa tributaria ed eventualmente ricondurla alla corretta misura.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18695 del 13/07/2018, ha chiarito la valenza del metodo di ricostruzione dei ricavi, basato sull’applicazione della media aritmetica semplice.
Nel caso di specie, a seguito di processo verbale di constatazion redatto dalla GdF, era notificato ad una società un avviso di accertamento, con il quale si rettificava il reddito ex art. 39, co. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’anno d’imposta 1996, accertando maggiori ricavi per vecchie £ 254.784.560, applicando un margine di ricarico medio del 12%.
L’accertamento induttivo era motivato dall’omessa tenuta del libro giornale.
Seguiva il contenzioso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso della contribuente.
L’Amministrazione finanziaria adiva allora la Commissione Tributaria Regionale, che rigettava l’appello, ritenendo, al pari del giudice di primo grado, del tutto apodittica l’applicazione della percentuale media del margine di ricarico.
L’Agenzia ricorreva infine in cassazione deducendo violazione degli artt. 39, co. 2, del d.