Il soggetto che nel 2014 ha avviato un’attività nel regime “dei minimi” per l’imprenditoria giovanile potrà passare al regime di vantaggio (quello dei “forfettari”), avendone i requisiti nel corso del 2018, e potrà usufruire dell’aliquota del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018)
Il soggetto che nel 2014 ha avviato un’attività nel regime “dei minimi” per l’imprenditoria giovanile potrà passare al regime di vantaggio (regime forfettario) avendone i requisiti nel corso del 2018 e potrà usufruire dell’aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018).
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 72, del 20 novembre 2018, ha chiarito che il soggetto che “proviene” dal regime di vantaggio e che nel 2014 aveva avviato l’attività, può entrare di diritto, nel corso del 2018, nel regime forfetario.
Il quesito
Un contribuente nel corso del 2014 aveva avviato un’attività di consulenza amministrativa avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, di cui all’articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Avendone, a suo avviso, i requisiti, si pone il dubbio se:
- nel corso del 2018 possa aderire al regime forfetario;
- se possa, altresì, fruire dell’aliquota agevolata del 5 per le cd. start-up, per i contribuenti che iniziano l’attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.
Il regime forfetario: cenni
Il regime forfetario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, meglio conosciuta come la legge di Stabilità 2015, modificato in seguito dalla legge di Stabilità 2016, prevede, come i precedenti regimi di favore per le piccole imprese e i piccoli professionisti, rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal co. 54 , dell’art.1, della legge di Stabilità 2015, e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo co. 57.
Come chiarito con circ. n. 6/E del 2015, dell’Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, possono accedervi i soggetti già in attività.
Il regime in esame, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagraf