Liquidazione periodica IVA: le novità di manovra 2019 e decreto collegato

Il D.L. n. 119/2018, collegato alla Manovra economica, è intervenuto ancora una volta sul tema della detrazione Iva. Sono state ulteriormente modificate le regole che consentono l’esercizio di tale diritto in seguito all’introduzione della fatturazione elettronica. In particolare, l’intervento ha interessato le liquidazioni periodiche

Manovra economica 2019 e decreto collegato: cambiano le regole per la liquidazione periodica IVAIl decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, collegato alla Manovra economica, è intervenuto ancora una volta sul tema della detrazione Iva. Sono state ulteriormente modificate le regole che consentono l’esercizio di tale diritto. In particolare, l’intervento ha interessato la liquidazione periodica IVA, ed in particolare l’art. 1, comma 1 del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 100.

 

Liquidazione IVA: la disciplina previgente e l’orientamento dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito con la Circ. n. 1/E del 2018 come la decorrenza del diritto alla detrazione risulti collegata alla presenza di una duplice condizione. In primis deve essersi verificata l’esigibilità del tributo, che coincide con il momento di effettuazione dell’operazione individuato in base all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia questo presupposto non è sufficiente in quando la fattura di acquisto deve essere pervenuta nella disponibilità del destinatario. Pertanto il diritto può essere esercitato con decorrenza dal periodo di liquidazione durante il quale il soggetto passivo ai fini Iva è entrato in possesso del documento di acquisto.

Ad esempio se l’acquirente ha pagato un acconto nel corso del mese di aprile dell’anno 2018, e la fattura è arrivata a destinazione nel mese di maggio, la detrazione potrà essere fatta valere con decorrenza dal periodo di liquidazione di maggio o nelle liquidazioni successive. Non è dunque possibile retrodatare la detrazione nel periodo durante il quale il tributo è divenuto esigibile per effetto dell’avvenuto pagamento, quindi nel mese di aprile.

Questa interpretazione restrittiva ha attirato le critiche di numerosi operatori i quali, pur riconoscendo la necessità di entrare materialmente in possesso della fattura di acquisto, ritenevano fosse possibile far retroagire l’esercizio di tale diritto in corrispondenza con il momento di effettuazione dell’operazione.

 

 

Il D.L. n. 119/2018: il cambiamento di “rotta”

Il decreto collegato ha modificato, come anticipato, la disciplina della liquidazione Iva periodica accogliendo le istanze degli operatori. Conseguentemente, se la fattura di acquisto viene ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è possibile far retroagire l’esercizio di tale diritto.

Ad esempio se la partita di merce viene consegnata nel mese di marzo 2019, e la fattura perviene nelle mani dell’acquirente il 12 aprile del medesimo anno, la detrazione potrà essere fatta valere nel periodo di liquidazione di marzo. Il legislatore ha individuato come termine limite da non superare il giorno 15 del mese successivo a quello di esigibilità proprio con l’intento di rendere possibile l’inclusione del credito Iva nella liquidazione periodica del mese precedente.

Non è sufficiente, però, aver ricevuto il documento entro il giorno 15, ma il contribuente deve aver effettuato entro lo stesso termine la registrazione della fattura nel libro degli acquisti. Conseguentemente se la fattura ricevuta ad esempio il 12 aprile, viene registrata il 20 dello stesso mese, la detrazione del tributo potrà essere esercitata con decorrenza dal periodo di liquidazione di aprile e non più di marzo, cioè dal periodo durante il quale il tributo è divenuto esigibile.

 

Le fatture ricevute in un anno diverso da quello di effettuazione dell’operazione

La modifica delle regole che disciplinano la liquidazione periodica dell’Iva non ha interessato le fatture ricevute nell’anno successivo rispetto a quello di esigibilità del tributo. L’art. 14 del decreto – legge in rassegna riporta il seguente inciso: “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Ad esempio se la merce è consegnata nel mese di dicembre dell’anno 2019, e la fattura perviene a destinazione nel mese di gennaio 2020, la detrazione potrà essere fatta valere con decorrenza dal mese di gennaio e non potrà retroagire al mese di dicembre. La fattura di acquisto potrà essere registrata entro il 30 aprile 2021. In tal caso il diritto dovrà essere fatto valere direttamente nella dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2020.

 

L’entrata in vigore della novità

Il decreto collegato non prevede una data specifica di entrata in vigore della novità. Il decreto legge è entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Pertanto la nuova disposizione troverà applicazione per la prima volta con decorrenza dalle fatture ricevute entro il 15 novembre 2018, la cui Iva potrà essere considerata in detrazione nel periodo di liquidazione di ottobre del medesimo anno.

 

Nicola Forte

5 novembre 2018