Enti del terzo settore: rendiconto per cassa o per competenza?

La riforma del Terzo settore disciplina per la prima volta e nei dettagli la redazione del bilancio di esercizio. Tuttavia alcuni dubbi potrebbero sorgere in merito al principio da seguire nella predisposizione del rendiconto

Enti del terzo settore: rendiconto per cassa o per competenza?La riforma del Terzo settore disciplina per la prima volta e nei dettagli la redazione del bilancio di esercizio. La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 13 del D.Lgs n. 117/2017. L’intervento normativo che disciplina espressamente l’adempimento è sicuramente positivo. Tuttavia alcuni dubbi, che potrebbero sorgere in sede di applicazione della norma, dovranno essere risolti in via interpretativa. La disposizione citata, ed in particolare i comma 2, così dispone: “Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa”.

I dubbi iniziali traevano origine dalla formulazione letterale “rendiconto finanziario”. In realtà il legislatore ha inteso semplicemente prevedere una semplificazione per gli enti del Terzo settore di minori dimensioni che potranno predisporre il relativo bilancio di esercizio non secondo il principio di competenza, ma in base a quello di cassa.

In altre parole i ricavi e le altre entrate dovranno essere indicate nel bilancio di esercizio solo allorquando si verificherà la manifestazione finanziaria, cioè nell’esercizio in cui è avvenuto l’incasso. Il medesimo criterio dovrà essere adottato per le spese.

L’interpretazione è stata di fatto recepita dal “decreto correttivo” del D.Lgs n. 117/2017, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione nella G.U.  Il predetto decreto ha abrogato la parola “finanziario”. Pertanto se l’ente in questione ha ottenuto entrate sotto il predetto limite di 220.000 euro può predisporre il “rendiconto per cassa”.

Si pone però il problema di comprendere in base a quale criterio debba essere verificata l’osservanza del predetto limite. Si consideri il seguente esempio. Nell’anno X un ente ha ottenuto entrate (commerciali e non commerciali) pari a 80.000 euro.  Il dato si riferisce alle somme effettivamente incassate. Nello stesso periodo d’imposta l’ente ha maturato ricavi per 300.000 euro.

Conseguentemente se la verifica del mancato superamento del limite deve essere effettuata in base al criterio di cassa, l’ammontare delle entrate a cui fare riferimento è pari a 80.000 euro. In tale ipotesi può essere correttamente predisposto il rendiconto per cassa.

Viceversa se la verifica deve essere effettuata avendo riguardo ai ricavi maturati ancorché non incassati, l’ammontare da prendere in considerazione supera il limite di 220.000 euro. Conseguentemente il bilancio deve essere redatto seguendo il principio di competenza.

Si ritiene che la soluzione corretta sia la prima. La verifica deve essere effettuata avendo riguardo alle entrate effettive. Solo se l’importo determinato con il predetto criterio risulti superiore all’anzidetto limite di 220.000 euro la redazione del documento deve essere effettuata tenendo conto della competenza economica.

La soluzione individuata è fondata almeno su due argomentazioni. La prima riguarda la natura di enti del Terzo settore, cioè dei soggetti per i quali si sta predisponendo il bilancio di esercizio.

Tale natura induce l’interprete ad applicare prioritariamente il criterio di cassa anche in ragione delle specifiche attività esercitate e considerando le finalità sussidiarie dell’ente medesimo. In secondo luogo l’applicazione prioritaria del predetto criterio trova fondamento nelle esigenze di semplificazione.

Pertanto l’applicazione del principio di competenza è sussidiaria, eventuale e residuale rispetto all’altro criterio. In pratica tale principio si applicherà per la prima volta solo allorquando le entrate effettivamente incassate supereranno il limite di 220.000 euro.

Nicola Forte

21 novembre 2018