Cessazione anticipata dell'incarico di revisore legale in caso di dimissioni volontarie

Il revisore legale, o la società di revisione, può dimettersi dall’incarico. In ogni caso, le dimissioni devono essere attuate in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione

Cessazione anticipata dell'incarico di revisore legale in caso di dimissioni volontarie

FACOLTA’ DI DIMISSIONI DELL’INCARICO DI REVISORE LEGALE

L’art. 13, 4^ comma, D.Lgs. 39/2010 (Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto) – Testo in vigore dal 05.08.2016 –, prevede che il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione può dimettersi dall’incarico. In ogni caso, le dimissioni devono essere attuate in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale.

Il 5^ comma, prevede che nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

Il 6^ comma, prevede che in caso di dimissioni, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

Il 7^ comma, prevede che la società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il M.E.F. in ordine alle dimissioni, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

Pertanto, SI EVIDENZIA CHE:

  • non basta al revisore legale scrivere una lettera di dimissioni alla società revisionata per formalizzare la sua facoltà di lasciare l’incarico;
  • non è sufficiente per la societàsoggetta a revisione prendere atto delle dimissioni del revisore e nominarne uno nuovo;
  • perché la società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale hanno l’obbligo di informare tempestivamente il MEF in ordine alle dimissioni, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. Le dimissioni del revisore (come pure della società di revisione o del sindaco-revisore) devono avvenire secondo ben precise modalità e termini stabiliti dalla legge e da un regolamento attuativo del MEF ed investono tanto il comportamento del revisore quanto quello della società assoggettata a revisione legale.

La ratio della citata norma è da riferire agli scopi di garanzia dell’attività di revisione legale. Infatti, lo scopo della revisione, non è soltanto quello di tutelare i terzi sotto l’aspetto finanziario dell’impresa, ma, anche quello di garantire ai terzi, utilizzatori del bilancio, l’affidabilità delle informazioni in esso contenute (Vgs. Principio di revisione internazionale ISA Italia 200, paragr.3, che recita: “la finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio……).

Dunque, la citata norma prevede:

  • da un lato, mediante rinvio a un regolamento del MEF, i casi in cui i revisori possono dimettersi e le relative modalità operative;
  • dall’altro lato stabilisce una regola di comportamento per il revisore o la società di revisione che deve agire in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di affidare un nuovo incarico ad altro revisore.

FATTISPECIE TASSATIVE DI DIMISSIONI INDICATE DAL D.M. 261/2012 E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL MEF SIA PER LA SOCIETA’ ASSOGGETTATA A REVISIONE SIA PER IL REVISORE LEGALE

Il D.M. 28.12.2012, n.261, emanato ai sensi dell’art.13, 4^ comma, D.Lgs. 39/2010, individua le fattispecie tassative in presenza delle quali è ammessa la cessazione anticipata dell’incarico di revisione rispetto al termine di scadenza contrattuale. 

Secondo l’art. 5, D.M. 261/2012 (Dimissioni dall’incarico di revisione legale)

  • Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:
      1. a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell’art.2359 c.c., salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo;
      1. b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
      1. c) i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l’avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.;

e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all’art.29 del decreto attuativo;

f) l’insorgenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;

h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

  • Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall’incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale.
  • Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all’affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.
  • Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall’incarico per giusta causa sono nulli.

L’art. 6 (Presentazione ed effetti delle dimissioni) prevede:

  • Il revisore legale o la società di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell’organo di controllo della società assoggetta a revisione.
  • Gli amministratori convocano senza ritardo l’assemblea dei soci, affinché la stessa, sentito l’organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l’incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra società di revisione legale secondo le modalità previste dal decreto attuativo.
  • In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

L’art. 10 (Obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico) prevede:

  • Le società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l’assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall’incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, trasmettono alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell’organo di controllo, la seguente documentazione:
      1. a) deliberazione dell’assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;

b) parere dell’organo di controllo;

      1. c) relazione dell’organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico.
  • Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall’avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.
  • L’organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l’omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS.
  • Il Ragioniere Generale dello Stato, con determina, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo.

L’art. 16 D.M. 20.06.2012, n. 145 (Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni)

  • I revisori e le società di revisione legale comunicano al MEF ogni variazione delle informazioni relative al Registro di cui agli articoli 10 e 12, nonché delle altre informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11 e 13, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.
  • Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il MEF può applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, le sanzioni previste dall’art. 24 d.lgs. 39/2010.

L’art. 24 D.Lgs. 39/2010 (Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze) – Testo in vigore dal 05.08.2016 – prevede:

Il MEF, quando accerta irregolarita’ nello svolgimento dell’attivita’ di revisione legale, puo’ applicare le seguenti sanzioni:

    1. a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
    1. b) una dichiarazione nella quale e’ indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14;
    1. c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
    1. d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
    1. e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita’ connesse all’incarico di revisione legale;
    1. f) la revoca di uno o piu’ incarichi di revisione legale;
    1. g) il divieto per il revisore legale o la societa’ di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni; h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della societa’ di revisione o del responsabile dell’incarico.

Ai sensi dell’art.1, della Determina del Dipartimento della RGS del 02.04.2013, le comunicazioni alla RGS di cui all’art.10 del DM 261/2012, corredate dai relativi allegati, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell’organo di controllo, sono trasmesse esclusivamente in via telematica all’indirizzo: registro.revisionelegale@ec.mef.gov.it

entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l’assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall’incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale (art.10, D.M. 261/2012).

La mail deve contenere:

  • l’oggetto della comunicazione ex art.13, d.lgs. 39/2010 con la specifica della fattispecie (revoca dell’incarico, dimissioni del revisore o risoluzione consensuale);
  • i documenti accompagnatori: delibera a.o., parere organo di controllo, relazione CDA.

La cessazione anticipata dell’incarico di revisione va ulteriormente comunicata dal revisore, entro 30 giorni dalla stessa, mediante l’accesso all’area riservata, nella sezione INCARICHI E SEZIONE A/B.

Ai sensi dell’art.4, della Determina del Dipartimento della RGS del 02.04.2013, qualora la revisione legale sia affidata al collegio sindacale, a norma art.2409-bis, 2^ c., c.c., la società assoggetta a revisione e il presidente del collegio sindacale sono tenuti alla medesime comunicazioni.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9416 del 12.04.2017; n.5928 del 09.10.1986; n.941 del 18.01.2005) la rinuncia all’incarico prima della scadenza da parte dei sindaci, ha efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione ex lege del dimissionario con il sindaco supplente. Questo al fine di non privare la società dell’organo di controllo previsto dalla legge.

Il MISE, in senso opposto, con un intervento di prassi n. 3687/C, del 09.02.2016, ha previsto che: trascorso il termine di 30 giorni entro cui gli amministratori devono dare pubblicità legale alla cessazione del sindaco dimissionario, il registro imprese possa essere a tale scopo sollecitato ad attribuire effetti pubblicitari delle dimissioni da un soggetto esterno portatore di interessi pubblici o privati (tra cui lo stesso sindaco dimissionario) (Vgs. art.9, L. 241/1990).

Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono invece consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purchè sia garantita la continuità dell’attività di revisione legale.

L’assemblea, acquisite le osservazioni fatte dal revisore e sentito l’organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad altro revisore legale o società di revisione.

Cessazione anticipata dell'incarico di revisore legale in caso di dimissioni volontarie

 

 

 

 

 

 

Antonino Pernice

20 novembre 2018