La compensazione orizzontale nel pagamento di tributi e contributi con utilizzo di crediti tributari oltre il limite posto per l’apposizione del visto di conformità, fa scattare la sanzione proporzionale se il visto non è apposto (o è apposto dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione). Questa è la conclusione - non condivisa - dell’Agenzia delle Entrate espressa con un recente interpello
La compensazione orizzontale nel pagamento di tributi e contributi con utilizzi di crediti esistenti oltre il limite posto per l’obbligo di apposizione del visto, fa scattare la sanzione proporzionale di utilizzo di crediti non spettanti, se il visto non è apposto o è apposto dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Questa è la conclusione non condivisa dell’Agenzia delle Entrate, espressa con interpello n. 51/2018.
L’Agenzia delle Entrate in risposta ad un contribuente sull’utilizzo di crediti in compensazione orizzontale ha precisato che, qualora non sia stato posto il visto di conformità sulla dichiarazione da cu
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