L’esistenza in Italia di una sede di direzione della società contribuente non configura una stabile organizzazione della società secondo quanto stabilito dal modello di convenzione OCSE.
L’esistenza in Italia di una sede di direzione della società contribuente non configura una stabile organizzazione della società ai sensi dell’art. 5 del modello di convenzione OCSE.
Sono queste, sinteticamente, le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12237 del 18 maggio 2018.
La Cassazione sulla stabile organizzazione
I massimi giudici – nella richiamata sentenza n. 12237/2018 – richiamano la precedente giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che, in tema di I.V.A., la nozione di “stabile organizzazione” di una società straniera in Italia va desunta
“dall’art. 5 del Modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e dal suo Commentario, con l’integrazione dei requisiti prescritti dall’art. 9 della Sesta direttiva Cee n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 per l’individuazione di un centro di attività stabile.
Quest’ultimo, così come definito dalla giurisprudenza europea, consiste in una struttura dotata di risorse materiali ed umane, e può essere costituito anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con l’esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how).
La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale può essere ricavata, oltre che dagli elementi indicati dall’art. 5 del Modello di convenzione Ocse, anche da elementi indiziari, quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza
(Cassazione civile, sez. trib., 15/02/2008, n. 3889)”.
Pertanto, in materia di IVA, per la definizione di “stabile organizzazione” occorre riportarsi al concetto di “centro di attività stabile“, cui fa riferimento la sesta direttiva, n. 77/388/CEE, art. 9, comma 1, come i