La stabile organizzazione in Italia di un’impresa non residente

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 20 ottobre 2021

La stabile organizzazione è in sostanza un “centro di affari”, cioè una struttura emanazione di un Paese terzo, che si pone rispetto al Paese di “insediamento” alla stregua di un soggetto nazionale.
Di fronte a fenomeni reddituali particolari, quando manca una formale struttura operante all’interno dello Stato, è necessario individuare dei criteri in base ai quali poter decidere dove effettuare la tassazione, in un modo riconosciuto da ambedue gli Stati coinvolti (quello nel quale ha sede l’impresa e quello nel quale l’attività si considera svolta).
In questo articolo vediamo cosa comporta la creazione di una stabile organizzazione in Italia per un impresa non residente

Stabile organizzazione: aspetti generali

stabile organizzazione impresa non residente

Nell’art. 5 del modello OCSE, è definita comestabile organizzazione (“permanent establishment”):

“una sede fissa di affari mediante cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”.

Secondo l’art. 7 del modello di convenzione OCSE, gli utili di un’impresa domiciliata in uno Stato contraente sono imponibili solamente in tale Stato, a meno che l’impresa non svolga la propria attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata (ipotesi nella quale gli utili dell’impresa divengono imponibili, se e in quanto attribuiti alla stabile organizzazione).

Le previsioni del modello OCSE sono riprodotte nell’ordinamento interno italiano – ai fini delle imposte sui redditi – dall’art. 162 del TUIR.

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 


 

Come si attiva la Stabile organizzazione?

La Stabile Organizzazione può essere o meno formale: se si intende costituirla perché produca nel territorio dello Stato gli effetti tipici di radicamento ai fini reddituali e dell’IVA, occorre procedere come se effettivamente si trattasse di costituire un soggetto “nazionale”, qui residente.

Se, al contrario, vengono svolte attività sul territorio nazionale che vengono “qualificate” come Stabile Organizzazione solo in sede di accertamento, sarà eventualmente l’amministrazione finanziaria a ricostruire d’ufficio la situazione ritenuta corretta, procedendo al recupero delle imposte e all’irrogazione delle sanzioni.

In generale, comunque, la Stabile Organizzazione (tramite la quale un soggetto non residente ottiene di identificarsi in Italia ai fini fiscali) viene costituita aprendo una posizione IVA nello Stato e comporta tutti gli adempimenti strumentali e gli obblighi sostanziali che si associano all’esercizio di un’attività di impresa (emissione e registrazione delle fatture, presentazione delle dichiarazioni, obblighi contabili, pagamento delle imposte).

Ai sensi dell’art. 11 del regolamento UE, la sola attribuzione di un numero di partita IVA non costituisce una prova sufficiente dell'esistenza in Italia della SO di un soggetto non residente che abbia la sede principale della propria attività economica in un altro Stato.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, i soggetti che esercitano attività commerciali all’estero mediante Stabile Organizzazione e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante Stabile Organizzazione devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse.

 

La Stabile Organizzazione secondo l’OCSE

Secondo la definizione accolta in ambito OCSE, la SO può identificarsi con:

  • una sede di direzione;
  • una succursale;
  • un ufficio;
  • un'officina;
  • un laboratorio;
  • una miniera o giacimento petrolifero o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

Nel diritto interno, la base normativa necessaria all'indivi