Quali sono i presupposti ed i requisiti che caratterizzano una stabile organizzazione? Prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di Giustizia UE vediamo quali sono i requisiti di struttura e di personale.
L’articolo 44 della direttiva IVA e l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia, che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza, che sono in grado di avere un’influenza diretta sul volume delle sue vendite.
La recente pronuncia della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia comunitaria, con sentenza del 7 aprile 2022, nell’ambito della causa C-333/20, ha chiarito i presupposti in presenza dei quali può essere individuata una stabile organizzazione di una società estera sul territorio nazionale.
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 44 della direttiva IVA, e dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio.
Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra una controllata rumena di una casa farmaceutica estera e l’Amministrazione fiscale rumena.
Quanto al contesto normativo, le disposizioni di riferimento erano il titolo V della direttiva IVA, relativo al luogo delle operazioni imponibili, che contiene in particolare il capo 3, intitolato «Luogo delle prestazioni di servizi», nella cui sezione 2, intitolata «Disposizioni generali», l’articolo 44 così dispone:
«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica.
Tuttavia, se tali servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione.
In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione».
Nella sezione 1, intitolata «Concetti», di cui al capo V del regolamento di esecuzione n. 282/2011, intitolato «Luogo delle operazioni imponibili», è poi contenuto l’articolo 11, paragrafo 1, che prevede quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la “stabile organizzazione” designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione».
Il caso: società tedesca con filiale commerciale in Romania
Tanto premesso, nel caso di specie, una società con sede legale in Germania, appartenente ad un gruppo farmaceutico, commercializzava in Romania, in modo costante dal 1996, prodotti farmaceutici ai fini dell’approvvigionamento corrente dei distributori all’ingrosso di medicinali, e, a tal fine, aveva concluso un contratto di deposito con una società stabilita in tale Stato membro.
Essa disponeva inoltre di un rappresentante fiscale in Romania, ove era registrata ai fini dell’IVA.
Una società rumena era stata poi creata nel 2011.
La sua attività principale era la consulenza in management nel settore delle pubbliche relazioni e della comunicazione, ed essa poteva anche esercitare attività secondarie, quali il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici, la consulenza in management, attività di agenzia pubblicitaria, attività di studio di mercato e di sondaggio