Continuiamo l’analisi dell’interessante agevolazione per chi assume e incrementa l’organico dei dipendenti. Segnaliamo che la superdeduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale include norme anche per le stabili organizzazioni in Italia o all’estero. Il beneficio riguarda solo nuove assunzioni, escludendo trasferimenti interni al gruppo. Scopriamo come funziona e le regole specifiche per i gruppi di imprese.
Superdeduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale
Il caso di stabile organizzazione in Italia o all’estero
I criteri già descritti nell’articolo Superdeduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale: operazioni di riorganizzazione aziendale per i trasferimenti di azienda o la cessione del contratto del dipendente ai sensi dell’articolo 1406 del Codice civile, si applicano anche in caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre.
Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione fa riferimento:
- sia all’ipotesi in cui casa madre è estera;
- sia all’ipotesi in cui l’assegnazione dei dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano è avvenuta a seguito di trasferimento della sede all’estero del soggetto residente in Italia (che evidentemente continua a operare in Italia mediante una stabile organizzazione);
Pertanto, i dipendenti che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre e che sono assegnati nel 2024 alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano non possono essere considerati nuovi assunti ai fini della superdeduzione.
Attenzione: Anche in questo caso la sterilizzazione non riguarda i dipendenti assunti nel 2024 dalla casa madre a tempo indeterminato, successivamente assegnati alla stabile organizzazione. In tal caso, sia la casa madre che la stabile organizzazione potranno beneficiare della superdeduzione in proporzione alla rispettiva durata del rapporto di lavoro.
Ai fini della determinazione:
- delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato
- del calcolo dell’incremento occupazionale
- dell’incremento occupazionale complessivo
- del decremento occupazionale complessivo
non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato dalla casa madre italiana e destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter del TUIR (cd. branch exemption).
Nel caso in cui la casa madre residente nel periodo d’imposta 2024 assuma lavoratori dipendenti che provvede successivamente ad assegnare a una stabile organizzazione localizzata all’estero, la maggiorazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, può essere fruita dalla