Nella disciplina fiscale del trasferimento della residenza in Italia (entry tax) la regola generale del valore normale viene sostituita con quella del valore di mercato per stabilire il c.d. “valore di ingresso” dell’entità estera in Italia: per i soggetti provenienti da Stati extra-UE non “collaborativi” quanto allo scambio di informazioni, il valore di ingresso deve essere determinato tramite accordo col Fisco italiano
Trasferimento residenza dall’estero: premessa
Il DLgs n. 142/2018 (di recepimento della direttiva ATAD 2016/1164/UE) ha innovato sensibilmente la disciplina della tassazione in entrata, riformulando il testo dell’art. 166-bis del TUIR: le nuove disposizioni sono operative dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, si applica ai trasferimenti avvenuti a partire dal 2019.
Il comma 1 dell’art. 166-bis del TUIR identifica cinque fattispecie al ricorrere delle quali si applicano le disposizioni contenute nella norma, che riguardano soggetti:
- che esercitano un’impresa commerciale e che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza fiscale. In tale ipotesi, assume valore fiscale il valore di mercato delle attività e delle passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la sua residenza fiscale nel territorio dello Stato;
- fiscalmente residenti all’estero che trasferiscono attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In tale ipotesi, assume valore fiscale il valore di mercato delle attività e delle passività facenti parte del patrimonio della società incorporata;
- fiscalmente residenti all’estero che trasferiscono nel territorio dello Stato un complesso aziendale. In tale ipotesi, assume valore fiscale il valore di mercato delle attività e delle passività facenti parte del patrimonio della società scissa;
- oppure fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che possiedono una stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica il regime della branch exemption che trasferiscono alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di detta entità.
In tale ipotesi, assume valore fiscale il valore di mercato delle attività e delle passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione oggetto di conferimento;
- infine fiscalmente