Esercitando l’opzione di branch exemption, la società italiana può esentare dalla base imponibile nazionale il reddito derivante dalla propria stabile organizzazione estera, potendo così beneficiare in alcuni casi della minore imposizione fiscale prevista nel paese estero. Tale regime può essere molto utile alle società che hanno “filiali” estere in paesi a fiscalità privilegiata: ne valutiamo la convenienza con alcuni esempi di compilazione del modello redditi
Nel presente intervento esamineremo l’ipotesi dell’opzione per il regime di branch exemption in ipotesi di stabile collocata in un Paese a fiscalità privilegiata. E’ appena il caso di ricordare che, in base all’art. 167 comma 4 del tuir, “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.
La previsione trova applicazione solo in relazione a Paesi extracomunitari e diversi da quelli dello Spazio economico europeo che scambiano informazioni, ossia Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
L’articolo 168-ter del TUIR e regime di branch exempion
Il regime di branch exemption è contenuto nell’art. 168 ter del tuir e nell’art. 14 D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione).
L’articolo 14 del Decreto Crescita ed Internazionalizzazione ha istituito un nuovo regime opzionale c.d. branch exemption all’articolo 168 ter del Tuir, che introduce una nuova modalità di tassazione dei redditi esteri prodotti attraverso le stabili organizzazioni.
Esercitando l’opzione c.d. di branch exemption, la società italiana può esentare dalla base impon