Come è cambiata la nozione di residenza fiscale per le persone fisiche dopo la riforma fiscale? Dal 2024, la nuova normativa privilegia il luogo ove è riscontrabile la presenza fisica del contribuente. Una recente sentenza di Cassazione ci permette di comprendere la portata del cambiamento.
Prima della recente novella del comma 2 dell’art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, effettuata dall’art. 1 D.lgs. n. 209 del 2023, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale o meno in Italia del contribuente, per l’accertamento del domicilio doveva farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento?
L’articolo 1, D.lgs. 209/2023, a decorrere dall’1.1.2024, ha completamente riscritto i criteri di collegamento per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche, di cui all’articolo 2, comma 2, TUIR.
Principio: le relazioni affettive familiari e la residenza fiscale
In materia di soggetti passivi dell’imposta, ed ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio secondo i criteri di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, così come novellato dall’art. 1 d.lgs. n. 209 del 2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a far data dall’ 1° gennaio 2024, considerata la disposizione intertemporale di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2023 ed attesa la natura sostanziale della stessa modifica normativa.
Secondo l’art. 2 comma 2 del TUIR, nella formulazione previgente, le relazioni affettive e familiari della persona non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024.
Vicenda: contestazione della residenza nel Principato di Monaco
Il fisco ha notificato ad un contribuente, anagraficamente residente nel Principato di Monaco, paese a fis