Nell’ambito della prassi commerciale è possibile che, per fatti sopraggiunti rispetto all’erogazione iniziale delle somme soggette a ritenuta, il datore di lavoro o il committente sostituto di imposta dia luogo al recupero di quanto corrisposto a titolo di retribuzione o di compenso professionale. Ora, sul piano operativo, la gestione della citata ripetizione delle somme può determinare qualche incertezza applicativa posto che, come appresso commentato, sono insorte discordanze interpretative tra prassi e giurisprudenza per la tematica non certo di secondo piano, del computo o no delle ritenute fiscali e previdenziali nella determinazione delle somme oggetto di restituzione
Nell’ambito della prassi commerciale, è possibile che, per fatti sopraggiunti rispetto all’erogazione iniziale delle somme soggette a ritenuta, il datore di lavoro o il committente sostituto di imposta dia luogo al recupero di quanto corrisposto a titolo di retribuzione o di compenso professionale.
Ora, sul piano operativo, la gestione della citata ripetizione delle somme può determinare qualche incertezza applicativa posto che, come appresso commentato, sono insorte discordanze interpretative tra prassi e giurisprudenza per la tematica non certo di secondo piano, del computo o no delle ritenute fiscali e previdenziali nella determinazione delle somme oggetto di restituzione.
SOSTITUTO DI IMPOSTA – RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI – IMPORTO OGGETTO DI RESTITUZIONE
Nel caso del recupero dei compensi o di emolumenti soggetti a ritenuta, una prima questione da esaminare nel caso del loro recupero è quella relativa alla questione della determinazione dell’importo, vale a dire se esso debba riferirsi esclusivamente all’ammontare effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del percipiente, e quindi vada esso considerato al netto della ritenuta di acconto trattenuta alla fonte, oppure se lo stesso debba essere determinato avendo riguardo alla mera maturazione giuridica, e quindi al lordo del prelievo IRPEF in acconto, in quanto per il recupero dell’imposta è prevista un’apposita procedura.
Sotto il primo aspetto, va dapprima segnalato il parere espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 1464 del 2.2.2012, secondo la quale «la ripetizione dell’indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest’ultimo “percepite”, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto».
In tale ipotesi, il sostituto di imposta, non potendo ottenere dal percettore delle somme il recupero della componente patrimoniale delle ritenute, potrà richiederne «rimborso direttamente nei confronti del Fisco, allorché ne sussistano le condizioni»[1].
Di segno contrario è invece l’avviso espresso dall’Amministrazione finanziaria, che nella RISOLUZIONE. N. 110/E del 29 luglio 2005 e nella RISOLUZIONE N. 71/E del 29 febbraio 2008 ha precisato che «il recupero a carico del soggetto reintegrato nel posto di lavoro dovrà avere ad oggetto le somme a suo tempo percepite al lordo della relativa ritenuta, come correttamente ritenuto da codesto istituto».
A complemento delle citate pronunce dell’Amministrazione finanziaria sono poi intervenute specifici interventi normativi in materia fiscale.
Innanzitutto, in base a quanto previsto dall’art.10, comma 1, lettera d-bis), del DPR 917/86, è il sostituito (vale a dire il contribuente), e non il sostituto (vale a dire il datore di lavoro o il committe