L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello riguardo l’applicabilità dell’aliquota IVA al 10% ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di immobili aventi i requisiti di fabbricati “Tupini”. L’istante è un imprenditore agricolo in possesso di una concessione edilizia per la costruzione di tre appartamenti di cui due da destinare all’attività agrituristica e uno da destinare come “prima casa” del proprietario. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, nel caso di acquisto o costruzione di fabbricati, immobili, case o anche porzioni di abitazioni che rispettano la Legge Tupini, si applica l’aliquota del 10% qualora l’acquirente sia una persona fisica che utilizzerà direttamente il bene
Premessa
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello riguardo l’applicabilità dell’aliquota IVA al 10% ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di immobili avente i requisiti di fabbricati Tupini. L’istante è un imprenditore agricolo in possesso di una concessione edilizia per la costruzione di tre appartamenti di cui due da destinare all’attività agrituristica e uno da destinare come “prima casa” del proprietario.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso di acquisto o costruzione di fabbricati, immobili, case o anche porzioni di abitazioni che rispettano la Legge Tupini n. 408 del 1949 si applica l’aliquota del 10% qualora l’acquirente sia una persona fisica che utilizzerà direttamente il bene.
Edifici Tupini: definizione
L’Agenzia delle Entrate definisce come edifici “Tupini” tutti gli edifici che hanno destinazione prevalente per le abitazioni, secondo il seguente rapporto: almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non piu’ del 25% della stessa superficie destinato a negozi.
La disciplina normativa di tale categoria di immobili è contenuta nell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, in cui è chiarito che gli edifici definiti Tupini sono quelli che, unitariamente considerati, abbiano destinazione prevalente per le a