Facciamo il punto sull’IVA applicata ai cosiddetti “beni significativi”: sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Interventi edili soggetti ad Iva al 10%
Le prestazioni aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3 comma 1 lett. a) e b) Dpr 380/2001) fruiscono dell’aliquota Iva agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata a nulla rilevando se si tratti di interventi posti in essere mediante contratto d’appalto (art. 1655 codice civile) o di prestazione d’opera (art. 2222 codice civile) o mediante cessione di beni con posa in opera (art. 1470 codice civile).
Rimangono escluse dalla disposizione:
- le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti, ecc.) in quanto non hanno a oggetto la “materiale esecuzione” dell’intervento;
- gli interventi di restauro/risanamento conservativo e di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. c) e d) Dpr 380/2001): l’aliquota Iva è sempre del 10% indipendentemente dai “beni significativi” (vedi oltre);
- subappalti.
Argomenti trattati:
– Fabbricati a “prevalente destinazione abitativa privata”
– Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
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Fabbricati agevolati
Risultano agevolate:
- le singole unità immobiliari a destinazione abitativa
Esempio: A/2 situato all’ultimo piano di una “palazzina uffici” (anche laddove concretamente utilizzata anch’essa quale ufficio in violazione delle norme urbanistiche).
- le parti comuni di fabbricati a “prevalente destinazione abitativa”, dovendosi fare riferimento a quelli che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato (non essendo, al contrario, necessaria la sussistenza dei requisiti della “Legge Tupini”).
L’agevolazione si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio.
Esempi: l’aliquota Iva del 10%:
- le pertinenze delle unità di cui sopra.
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
Vi rientrano:
- edifici di edilizia residenziale pubblica, se destinati alla residenza di privati (es: IACP, ecc.);
- edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscano “stabile residenza” di collettività (es: orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi; al contrario, sono privi del carattere di stabile residenza le scuole, le caserme e gli ospedali).
Applicazione Iva al 10%
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative è, quindi, prevista l’Iva rido