Le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire, per le attività commerciali eventualmente esercitate, del regime forfetario. In tale ipotesi è possibile fruire di numerose semplificazioni contabili. Tuttavia se tale regime dovesse essere applicato dalle società di capitali non lucrative, il numero di obblighi risulterà inevitabilmente superiore
Le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire, per le attività commerciali eventualmente esercitate, del regime forfetario disciplinato dalla legge n. 398/1991. In tale ipotesi è possibile fruire di numerose semplificazioni contabili. Tuttavia se tale regime dovesse essere applicato dalle società di capitali non lucrative, la cui costituzione è ammessa dall’art. 90 della legge n. 289/2002, il numero di obblighi risulterà inevitabilmente superiore.
In generale, i soggetti che hanno optato per il predetto regime forfetario, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. L’esonero è disposto dall’art.